CIRCOLARE N. 6 DEL 15 GENNAIO 2018

DETRAZIONE IVA DAL 1° GENNAIO 2018

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017)

In sintesi

Con l’approvazione definitiva della Legge di bilancio per il 2018 è sfumata la possibilità di correggere le attuali regole della detrazione dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto dal 2017.

Come noto, infatti, la norma ora prevede che la suddetta detrazione debba essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione Iva dell’anno in cui la stessa imposta si è resa esigibile. Ciò significa, dunque, che una fattura di acquisto datata 2017 impone l’esercizio della detrazione entro e non oltre il 30 aprile 2018, data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2017.

Inoltre, i soggetti che decidessero di anticipare la presentazione del modello a partire dal mese di febbraio 2018 (ad esempio, in quanto intendono richiedere il rimborso), dovranno inserire l’Iva degli acquisti nel quadro VF della dichiarazione entro quella stessa data.

Ciò determina evidenti complicazioni di ordine pratico per la gestione delle fatture datate 2017 giunte nel 2018 dopo la chiusura delle liquidazioni, che vanno superate decidendo quali regole di comportamento assumere.

Una prima soluzione “rigida”

Per chi volesse osservare in modo scrupoloso il dettato dell’articolo 19, D.P.R. Iva si renderà necessario:

  1. annotare le fatture datate 2017 sul libro Iva acquisti del 2018;
  2. non far concorrere l’Iva in detrazione nella liquidazione del 2018, probabilmente grazie a degli automatismi che dovranno essere approntati dalle case di software;
  3. ricomprendere la suddetta Iva nel quadro VF della dichiarazione annuale del 2017, in modo che sia rispettato l’onere della detrazione nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

Si noti che in questo modo:

  • la dichiarazione Iva chiuderà sovente con una posizione di credito, per effetto dell’aggiunta dell’Iva in detrazione relativa alle fatture pervenute nel 2018;
  • le fatture 2017 giunte dopo la presentazione della dichiarazione al 30 aprile 2018 non consentiranno di operare la detrazione (in linea di principio, va anche rammentato che, ove non si sia ricevuta una fattura relativa al 2017 entro il termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, va attivata la procedura della c.d. autofattura denuncia, con segnalazione all’Agenzia delle entrate);
  • la comunicazione dei dati delle fatture 2017 (c.d. spesometro) non comprenderà le fatture emesse dai fornitori nel 2017, ma annotate dal destinatario nel 2018;
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2017, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2018, non comprenderà tale imposta a credito, in quanto la medesima emerge solo dalla liquidazione annuale.

Una soluzione più “elastica”

È stato ipotizzato, in dottrina, che la soluzione prima suggerita possa essere ritenuta eccessivamente onerosa, in termini di adempimenti, per il contribuente e, come tale, sia da ritenersi in contrasto con le regole generali che governano l’Iva negli Stati Membri della UE (non sarebbe, cioè, ammesso, che il diritto alla detrazione sia solo figurativo e non effettivo, e ciò accadrebbe anche nel caso in cui l’esercizio dello stesso comporti eccessive limitazioni, anche di natura temporale).

Ipotizzando di condividere tale assunto, in merito al quale è ancora pendente una denuncia agli organi comunitari, si potrebbe aggirare l’ostacolo ritenendo che il diritto alla detrazione possa considerarsi effettivo solo nel momento in cui il destinatario della fattura riceva materialmente il documento, così da poterlo annotare sui propri registri.

Così, la regola generale dell’articolo 19 (si ripete, superando la letteralità), andrebbe interpretata nel senso che il termine ultimo per l’esercizio del diritto coinciderebbe con quello di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno in cui si è ricevuta la fattura (che, in sintesi, coinciderebbe sempre con il 2018 per le operazioni da certificarsi nel 2017).

Così, dunque, il comportamento da seguire sarebbe il seguente:

  1. si riceve nel 2018 una fattura datata 2017;
  2. si annota sul libro acquisti del 2018, esercitando la detrazione nel mese o nel trimestre di riferimento;
  3. si riepilogherà la detrazione nella dichiarazione annuale Iva dell’anno 2018;
  4. le operazioni suddette confluiranno nello spesometro del 2018, anno di annotazione a libro Iva;
  5. l’Iva verrà riepilogata nelle liquidazioni periodiche del 2018.

Conclusioni

Mancando, a oggi, una pronuncia ufficiale di prassi, abbiamo esposto le due tesi che sono state ventilate in dottrina.

Va al riguardo rammentato che solo la prima risulta essere totalmente conforme al dettato della norma e, come tale, può assicurare l’assenza di contestazioni.

Ovviamente, risulta evidente come la medesima tesi sia anche quella che impone le maggiori complicazioni di ordine pratico – operativo.

Per il momento, dunque, non possiamo che rinnovare alla Gentile Clientela la necessità di verificare con attenzione la mancata ricezione dei documenti Iva relativi alle operazioni di fine anno, sollecitando la controparte affinché ottemperi tempestivamente agli obblighi imposti dalla norma.

Preferiamo, in questa sede, non anticipare le conseguenze che si potrebbero verificare ove non si riuscisse ad adempiere secondo le indicazioni della prima modalità sopra esposta, in merito a eventuali problemi di integrazione della dichiarazione, ovvero di istanza di rimborso dell’imposta non detratta nei termini (quindi per le fatture annotate dopo il 30-04).

Anche su tale aspetto, infatti, conviene attendere le indicazioni ufficiali di prassi, evitando di esporsi inutilmente a possibili danni economici che potrebbero derivare dall’assunzione di comportamenti che fossero poi giudicati non conformi alle norme del D.P.R. 633/1972.

È stata informalmente annunciata una circolare di prossima emanazione; quindi, lo Studio vi terrà tempestivamente aggiornati sulle evoluzioni in merito alla specifica questione.