CIRCOLARE N. 20 DEL 26 FEBBRAIO 2018

NUOVA SOGLIA DI BLOCCO DEI PAGAMENTI AI FORNITORI DELLE PP.AA.

IN PRESENZA DI RUOLI

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 1 comma 986 ss. della L. 205/2017
Art. 48-bis del DPR 602/73

In sintesi

Dal 1° marzo 2018, per la presenza di ruoli, le pubbliche amministrazioni sospenderanno i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, e non più 10.000. Conto alla rovescia per le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 all’art. 48-bis del DPR 602/73, in tema di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni che entreranno in vigore dal prossimo 1° marzo.

Ai sensi della norma richiamata, le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000 euro.

Il limite, pari a 10.000 euro, idoneo ad attivare la procedura menzionata, viene abbassato a 5.000 euro (art. 1 comma 986 ss. della L. 205/2017).Tanto premesso, l’Agente della riscossione, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche.

Il pagamento al privato può essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta. Invece, nell’ipotesi in cui Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito e l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme. Ove questo avvenga, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’Agente della riscossione e per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione.

Decorsi i 30 giorni senza che l’Agente della riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Detto termine di sospensione è innalzato a 60 giorni.

Decorrenza modifiche

Come anticipato, entrambe le novità si applicano a partire dal 1° marzo 2018.

In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, sembra potersi sostenere che, in ragione di quanto esposto, per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (e non più 10.000) da disporre dal 1° marzo 2018, il blocco opera se sono presenti carichi di ruolo almeno pari a 5.000 euro (e non più 10.000).