CIRCOLARE N. 21 DEL 05 MARZO 2018

ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE COOPERATIVE MODELLO SRL

NOVITA’

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 1 comma 936 ss. della L. 205/2017

In sintesi

L’articolo 1, comma 936 della Legge di Bilancio per l’anno 2018, ha introdotto un importante pacchetto di misure destinate al mondo cooperativo. Le nuove norme, con lo scopo di limitare il fenomeno delle “false cooperative” o comunque usi distorti dello strumento, introducono degli inasprimenti delle normative in materia di controlli e revisione e una serie di misure deterrenti per scongiurare i comportamenti scorretti.

In questo ambito, trova spazio una norma specificatamente destinata alle cooperative modello Srl che mira a evitare la concentrazione di poteri amministrativi in capo a un solo soggetto nell’ottica di ripristinare una democraticità e una partecipazione alla vita cooperativa che potrebbe essere seriamente compromessa.

Il portato della disposizione

La Legge di Bilancio interviene direttamente nel codice civile aggiungendo un comma all’articolo 2542, cod. civ.:

«L’amministrazione della società è affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma».

La disposizione, reca due conseguenze dirette:

  • in primo luogo, l’aver previsto la forma di amministrazione collegiale, all’interno delle norme tipiche delle cooperative porta a rendere incompatibili con questa norma, quelle di tenore diverso. Ne consegue che sebbene le cooperative modello Srl, a norma dell’articolo 2519, cod. civ., possano adottare le norme del modello societario capitalistico semplificato, sono tenute a rispettare la regola dell’amministrazione collegiale in forza della prevalenza che il novellato articolo 2542, cod. civ. esercita sulle norme di fonte derivata;
  • in secondo luogo, il periodo successivo della norma, prevede la tassativa applicabilità dell’articolo 2383, cod. civ. anche alle cooperative modello Srl, con la conseguenza che l’organo collegiale potrà restare in carica al massimo 3 esercizi.

Sicuramente l’intento della norma è quello di evitare una eccessiva concentrazione di poteri in capo a un solo soggetto che, potendo godere anche di un mandato a tempo determinato, potrebbe di fatto gestire la cooperativa prescindendo in buona parte dalla volontà dei soci, il cui unico compito si limiterebbe all’approvazione dei bilanci annuali. Di contro, occorre anche evidenziare come nelle cooperative con un numero di soci minimo pari a 3, si viene a questo punto a creare una sovrapposizione tra assemblea e Consiglio di Amministrazione, entrambi composti dalle medesime persone.

Conseguenze dirette e immediate

La nuova norma, ha un impatto dirompente sulle cooperative modello Srl che:

  • se rette da amministratore unico, dovranno rivedere la propria governance in quanto, in assenza di decorrenza, la norma ha un’applicazione immediata e comporta la decadenza dell’amministratore attualmente in carica, ferma restando la proprogatio;
  • se l’organo amministrativo unipersonale è stato nominato a tempo indeterminato, dovrà essere fissata una scadenza in armonia con le nuove disposizioni.

Non solo. La cooperativa sarà tenuta anche a controllare se il proprio Statuto sia o meno compatibile con le nuove disposizioni civilistiche.

Sul punto si può ipotizzare la seguente casistica:

  • statuto che prevede l’amministratore unico come unica forma amministrativa: la disposizione va modificata immediatamente per sopravvenuto contrasto insanabile con le norme di legge;
  • statuto che prevede l’amministratore unico come alternativa al sistema di amministrazione collegiale: lo Statuto va modificato ma può ritenersi valido anche nell’immediato;
  • statuto che prevede la durata a tempo indeterminato o ultratriennale dell’organo amministrativo: va modificato immediatamente per sopravvenuta incompatibilità con le norme di legge;
  • statuto che prevede la durata a tempo indeterminato o ultratriennale dell’organo amministrativo come alternativa alla durata massima triennale: lo Statuto va modificato ma può ritenersi valido anche nell’immediato.

È importante anche una verifica sulla scadenza dell’organo amministrativo. Infatti, il rimando al secondo comma dell’articolo 2383, rende tassativo far coincidere la scadenza del mandato con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Quindi sono da ritenere invalide formulazioni generiche come ad esempio: “durano in carica un triennio”, o con scadenze collegate all’anno solare, come ad esempio “scadono alla fine del triennio” (o diverso periodo).

Alcuni osservatori hanno posto il problema della formalità applicabile alla modifica statutaria. Infatti, in passato, nei casi di modifiche imposte da sopravvenute norme imperative, era stato consentito agli enti interessati di provvedere anche con assemblea ordinaria evitando così i costi notarili e ferma restando l’iscrizione al Registro Imprese. Al momento, tuttavia, non vi sono indicazioni in tal senso.

La nuova forma di amministrazione comporta inevitabilmente un appesantimento della struttura che, in vigenza dell’amministratore unico, poteva contare su una snellezza massima, anche se a discapito della democraticità. Sarà quindi necessario ipotizzare delle deleghe di poteri da attribuire a un Presidente o anche a un Amministratore delegato, facendo attenzione a dettagliare quanto più possibile i compiti delegati preservando la collegialità dell’organo.

Occorre poi chiedersi se vi sia una tempistica da rispettare per regolarizzare la forma dell’organo amministrativo divenuto in contrasto con le disposizioni di legge. Sul punto, l’Alleanza delle Cooperative Italiane, con una nota a commento delle novità della Finanziaria, suggerisce di applicare l’articolo 2361, cod. civ. che prevede il termine di 30 giorni per la convocazione dell’assemblea, termine che decorre “trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”.

Le indicazioni del MISE ai revisori

Come noto, il mondo cooperativo è soggetto alle ispezioni biennali che il Ministero dello Sviluppo Economico cura per mezzo di revisori abilitati.

Con una nota diffusa nei giorni scorsi, il Ministero ha diffuso una nota che, sebbene destinata ai revisori incaricati delle ispezioni, contribuisce a dissipare i numerosi dubbi sulla decorrenza delle disposizioni, in assenza di una disciplina transitoria che, forse, sarebbe stato opportuno prevedere.

In sintesi il Ministero afferma che

  1. le cooperative non possono più essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca e, ove tale situazione sia riscontrata, è da ritenersi irregolare;
  2. nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
  3. nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio.

Il Mise ha, inoltre istruito i propri revisori riguardo ad eventuali modifiche statutarie: queste interesseranno solamente le società cooperative che prevedono nel proprio statuto unicamente la forma dell’amministratore unico ovvero la validità delle cariche fino a revoca, anche in presenza di un CdA.

Negli altri casi, ove sia presente anche un’alternativa ai sistemi divenuti irregolari, la modifica statutaria potrà essere fatta anche in occasione della prima assemblea straordinaria utile.