CIRCOLARE N. 24 DEL 19 MARZO 2018

REGISTRO TELEMATICO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In sintesi

Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DL 136/2004, il CONI è l’unico organismo autorizzato a certificare lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.

Tale riconoscimento, valido peraltro ai soli fini sportivi, è però di essenziale importanza per il godimento di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria mette a disposizione di tali enti, a partire dall’art. 148 del TUIR e fino alla L. 398/91.

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 7, comma 2 del DL 136/2004

Il predetto riconoscimento, comunque, necessita – a monte – che le associazioni o società sportive che lo richiedano abbiano ad oggetto una delle discipline sportive tassativamente previste dalle delibere CONI nn. 1566 del 20 dicembre 2016, 1568 del 14 febbraio 2017 e 1569 del 10 maggio 2017.

Si rammenta, al riguardo, che con le citate delibere il CONI ha voluto “chiudere” con un’elencazione esaustiva tutte le discipline sportive e le attività connesse che, secondo i parametri dell’ordinamento sportivo, possono essere senza dubbio considerate quali “sportive dilettantistiche”, con ciò apponendo un sigillo di sicurezza e garanzia a favore degli enti in questione. Ciò non esclude – a priori – eventuali modifiche successive della suddetta elencazione.

Con una successiva delibera, la n. 1575 del 18 luglio 2017, il CONI ha anche decretato la validità fino all’anno sportivo 2017 delle iscrizioni relative a soggetti svolgenti discipline sportive non più rientranti nel citato elenco.

Infatti, per effetto di una successiva nota emessa dal Coordinamento degli Enti di promozione sportiva (EPS) e riguardante la richiesta di proroga della suddetta validità dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2017, considerando che a causa del fatto che alcune stagioni sportive non coincidono con l’anno solare e che per tale motivo, in caso di controllo fiscale, questi soggetti avrebbero potuto subire contestazioni in ordine alla validità della citata iscrizione al Registro CONI, lo stesso organismo, nella citata delibera n. 1575, ha approvato l’estensione fino alla fine del 2017 per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate agli EPS, a prescindere dal termine della stagione sportiva 2017.

Ma con la delibera immediatamente precedente, la n. 1574 dello stesso giorno, il CONI ha approvato il Regolamento di funzionamento del nuovo Registro telematico (definito “Registro 2.0”), entrato in funzione ai primi di gennaio 2018. I primi giorni dell’anno sono stati però necessari per la trasmigrazione dei dati del precedente Registro e la cosa ha comportato un piccolo ritardo nella funzionalità.

Il nuovo Registro (il cui manuale è consultabile direttamente sul sito web del CONI alla sezione “Società sportive”) prevede la semplificazione dell’iscrizione, a carico non più dell’associazione/società, ma dell’ente affiliante.

Peraltro, è necessario che, all’inizio, ciascun legale rappresentante vi acceda per verificare la correttezza dei dati presenti ed eventualmente procedere a un aggiornamento. Ciò in quanto con il citato passaggio le utenze CONI di ciascun ente iscritto sono state disattivate, rendendo quindi necessario un nuovo accredito per la gestione successiva, tra cui, a titolo di esempio, quella relativa al download del certificato di iscrizione, utile da tenere tra gli atti a disposizione in caso di controlli fiscali (ancorché l’archivio informatico comunque ne conservi la copia digitale).

Vi è da dire, inoltre, che per effetto della legge di bilancio 2018, che ha previsto l’introduzione nel nostro ordinamento delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative, il nuovo Registro telematico avrà necessità di essere aggiornato, implementandolo della relativa sezione accanto a quelle già esistenti delle non lucrative.

Volendo operare un parallelo e riferendosi al nuovo Codice del Terzo settore (CTS), di cui al DLgs. 117/2017, val la pena rammentare che il Registro CONI non è alternativo al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ivi previsto.

Infatti, come già più volte detto sul tema, le ASD sono enti che potenzialmente potranno iscriversi a tale ultimo registro, se dopo la necessaria valutazione decideranno in tal senso, visto che lo sport dilettantistico è una delle “attività di interesse generale” previste dall’art. 5 del CTS. Il successivo art. 46, nel disciplinare la struttura del RUNTS, non prevede alcuna forma di esclusività se non quella dell’impossibilità di iscriversi contemporaneamente in due o più sezioni dello stesso.

Pertanto, se ne deduce che una ASD che decidesse di passare sotto le norme del CTS sarà contemporaneamente iscritta sia nel Registro CONI che nel RUNTS. D’altronde, se lo sport dilettantistico è un’attività di interesse generale e il CONI è l’unico organismo certificatore dell’attività sportiva dilettantistica, la doppia iscrizione diventa requisito fondamentale per poter optare per l’iscrizione al RUNTS (con tutte le relative agevolazioni connesse) e continuare a svolgere attività sportiva dilettantistica.