CIRCOLARE N. 28 DEL 09 APRILE 2018

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

SULL’ACQUISTO DI CARBURANTI

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017)

Provvedimento Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018

In sintesi

Arriva il primo chiarimento ufficiale in riferimento alla rigida regolamentazione della deduzione dei costi e alla detrazione dell’Iva sui consumi dei carburanti e lubrificanti da parte dei soggetti titolari di partita Iva.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in esame dà attuazione alle previsioni della legge di Bilancio 2018 che, si ricorda, ha introdotto – con decorrenza 1° luglio 2018 – una serie di limitazioni alla deducibilità del costo e alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti dei veicoli stradali a motore (oltre ad aeromobili e natanti da diporto) subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento tracciabile.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018 individua un elenco di modalità di pagamento “qualificate”, idonee a consentire la detrazione dell’Iva sui documenti di acquisto e, contestualmente, anche la deducibilità dei costi dal reddito.

Si considerano, quindi, validi a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni di acquisto i seguenti mezzi di pagamento, a partire dal prossimo 1° luglio:

  • Carte di debito, carte di credito, carte prepagate e altri strumenti che consentano pagamenti elettronici con addebito su conto corrente
  • Mezzi di pagamento elettronici quali addebito diretto sul conto corrente, bonifico bancario o postale, bollettino postale.
  • Assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali.

Le forme di pagamento qualificate, ritenute idonee dal legislatore ad ottenere i benefici fiscali di cui sopra, troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, qualora i pagamenti vengano effettuati mediante una delle modalità tracciabili sopra elencate.

È il caso dei c.d. contratti di “netting” in cui il pagamento del carburante, effettuato dalle imprese aderenti al sistema direttamente nei confronti della compagnia petrolifera, viene gestito tramite un sistema di tessere magnetiche, rilasciate da quest’ultima alle imprese clienti, le quali potranno utilizzarle per il rifornimento di carburante presso i distributori convenzionati.

Ovviamente, anche in quest’ultimo caso, tutti i pagamenti dovranno avvenire con modalità tracciabili.

Restano comunque validi anche i sistemi di carte (ricaricabili o meno) e di buoni benzina qualora la cessione o ricarica sia:

  • documentata dalla fattura elettronica
  • regolata con gli stessi strumenti di pagamento di cui sopra.

Il tenore letterale del provvedimento conferma che novità in esame rimangono circoscritte alle sole spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, escludendo tutti gli altri costi di gestione (quali, ad esempio: custodia, manutenzione, riparazione, noleggio, leasing) dei mezzi interessati dall’applicazione della norma.

Si ricorda che, parallelamente all’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, interverrà l’abrogazione del documento sostitutivo della fattura (c.d. “scheda carburante”), in quanto i gestori di impianti di distribuzione saranno obbligati all’emissione di fattura elettronica in formato XML.

Sul tema, e sulle concrete modalità operative di attuazione, peraltro, mancano ancora i tanto attesi chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.

Tale mancanza, tuttavia, non pregiudica il diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione dei costi in quanto, come sottolineato dal provvedimento in esame, l’unica condizione da rispettare è la tracciabilità dei pagamenti.