CIRCOLARE N. 35 DEL 21 MAGGIO 2018

IPERAMMORTAMENTO E PERIZIA

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017)
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 aprile 2018

In sintesi

Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 l’Agenzia interviene sul tema degli investimenti in beni strumentali tecnologici che consentono una maggiorazione del 150% del costo al fine del calcolo dell’ammortamento deducibile (cosiddetto Iper ammortamento): secondo l’Amministrazione finanziaria, la perizia può essere resa anche successivamente alla realizzazione dell’investimento, senza che il bonus venga perso o decurtato. L’agevolazione competerà a decorrere dall’esercizio in cui sarà disponibile la perizia giurata.

L’iper ammortamento

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) oltre a prorogare il super ammortamento, ho prorogato anche l’iper ammortamento, introdotto dalla L. 232/2016.

Si tratta di una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico (cosiddetti “industria 4.0”): si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell’Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).

La deduzione del maggior costo non avviene in unica soluzione all’atto dell’acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La legge di bilancio per il 2018 ha disposto la proroga dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:

  • acquisiti dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero
  • acquisiti entro il 31.12.2019 (in questo caso l’orizzonte temporale è maggiore), se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

La perizia

Per assicurare l’agevolazione è necessario che il bene, oltre a essere ricompreso nell’elenco dei beni agevolabili, sia stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il rispetto dei requisiti formali deve essere attestato da:

  • una autocertificazione resa dal legale rappresentante, ovvero
  • per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Nella risoluzione n. 27/E/2018 l’Agenzia osserva come la norma non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizierà dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esempio
Bene agevolabile acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017; la perizia giurata viene acquisita nel 2018.

L’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.

La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente

In definitiva, l’iper ammortamento è comunque assicurato per l’importo integrale; si modificherà solamente il momento a partire dal quale tale bonus sarà computato in dichiarazione.