CIRCOLARE N. 51 DEL 30 LUGLIO 2018

COMPENSAZIONI IN F24

LIMITI E REGOLE DI UTILIZZO

Rif. normativi

e di prassi:

L. 388/2000
D.lgs. 241/1997
D.L. 50/2017
D.L. 78/2009

In sintesi

Il corretto utilizzo in compensazione dei crediti di natura fiscale è un tema sempre di grande interesse, nonché particolarmente delicato, a causa del proliferare di norme che regolano modalità, tempi e limiti quantitativi, legati a ciascun tributo oggetto di compensazione.

La compensazione può avvenire con due modalità operative: la compensazione “verticale”, che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta, e la compensazione “orizzontale” che permette di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori.

Mentre la prima modalità è sempre libera, la compensazione “orizzontale” è soggetta a particolari limitazioni e vincoli.

Premessa

Tutto ciò che è oggetto di versamento con modello F24 può essere oggetto di compensazione con crediti spettanti al contribuente. Ciò può avvenire essenzialmente attraverso due modalità operative:

  • la compensazione “verticale”, la quale consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta;
  • la compensazione “orizzontale”, introdotta con l’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS).

Mentre questa seconda modalità di compensazione è soggetta a particolari limitazioni e vincoli, la compensazione “verticale” dei crediti è sempre libera.

Al riguardo, appare utile sottolineare che non sempre è possibile parlare di compensazione verticale quando si utilizzano crediti e debiti relativi alla medesima imposta.

Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 3 giugno 2010, n. 29/E, infatti, è necessario l’ulteriore requisito che il credito utilizzato in compensazione sia maturato in un periodo d’imposta precedente a quello di maturazione del relativo debito.

I limiti alla compensazione orizzontale

Come detto, l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari soggiace a diverse limitazioni e, in particolare:

  • ex art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: al limite generale di 700.000 euro (elevabile a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili) per la compensazione “orizzontale” dei crediti tributari. Tale limite deve essere computato con riferimento al singolo anno solare ed opera sia in relazione alla compensazione orizzontale in F24 che per il rimborso semplificato del credito IVA.
  • ex art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78: alla presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per un importo superiore a 1.500 euro;
  • ex art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994: alla qualifica di società di comodo (vale a dire le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti in base a quanto disposto dal citato articolo ovvero “in perdita sistematica”, secondo le indicazioni presenti nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificata dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), la quale preclude:
    • il rimborso;
    • la compensazione in F24;
    • la cessione a terzi del credito IVA.

Oltre ai predetti vincoli, occorre tenere ben presenti gli interventi effettuati dal legislatore negli ultimi anni, che hanno reso sempre più stringenti le regole per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta.

In particolare, l’art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. “manovra correttiva”), è intervenuto sull’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (nonché sull’art. 10, comma 1, lett. a, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78), rideterminando in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per potere compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di fare apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità.

Quanto alla decorrenza di tali diposizioni, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 4 maggio 2017, n. 57/E, ha precisato che le stesse trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017).

Dalla medesima data, inoltre, la manovra correttiva 2017 ha previsto che, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24, i soggetti titolari di partita IVA, hanno l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione dei crediti relativi:

  • all’IVA (annuali o relativi a periodi inferiori);
  • all’IRAP;
  • alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • alle ritenute alla fonte;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, nonché dei crediti d’imposta di natura agevolativa da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
CASISTICA TITOLARI PARTITA IVA NON TITOLARI DI PARTITA

IVA

F24 senza compensazione Obbligo F24 telematico (home banking o canale telematico Agenzia delle

entrate)

  • F24 cartaceo presso posta/banca;
  • home banking;
  • canale telematico Agenzia delle entrate
F24 con compensazione Obbligo utilizzo canali telematici

Agenzia delle entrate

Se saldo = 0: obbligo utilizzo canali

telematici Agenzia delle entrate;

Se saldo > 0: home banking o canali

telematici Agenzia delle entrate

In caso di utilizzo di canale telematico dell’Agenzia delle entrate, il versamento può essere effettuato:

  • direttamente dal contribuente (se abilitato Fisconline/Entratel);
  • ovvero tramite intermediario incaricato (ad esempio, commercialista).

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 ha introdotto il comma 49-ter nell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevedendo che l’Agenzia delle entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24, per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tale ultimo caso, qualora il contribuente intenda assolvere al pagamento delle imposte (prima compensate), sarà necessario procedere con un nuovo invio della delega, escludendo i crediti già utilizzati, versando:

  • oltre all’importo dovuto,
  • le relative sanzioni per ritardato pagamento, ridotte, se del caso, secondo le disposizioni del ravvedimento operoso.

Visto di conformità

Come anticipato, la manovra correttiva ha abbassato da 15.000 a 5.000 euro la soglia per l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, presentate dal 24 aprile 2017. Più nel dettaglio, l’apposizione del visto di conformità è obbligatoria per la compensazione dei crediti relativi:

  • all’IVA;
  • alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 602/1973;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • all’IRAP.

Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità:

  • i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Con particolare riferimento all’IVA, si ricorda che, diversamente dalle altre imposte, l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), del citato D.L. n. 78/2009, ha introdotto il principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA, all’attualità, di importo superiore a 5.000 euro, può avvenire:

  • solo successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della stessa.

CREDITO RELATIVO A IRPEF, IRES, IRAP, RITENUTE, IMPOSTE SOSTITUTIVE

Utilizzo in compensazione Preventiva presentazione dichiarazione Visto conformità
Fino a 5.000,00 euro NO NO
Oltre 5.000,00 euro NO SI’

CREDITO IVA ANNUALE

Utilizzo in compensazione Preventiva presentazione dichiarazione Visto conformità
Fino a 5.000,00 euro SI’ NO
Oltre 5.000,00 euro SI’ SI’

L’apposizione del visto di conformità è richiesta solo per la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, cioè per la compensazione dei crediti IVA con debiti di natura diversa, e non anche per la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia per la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

La ragione di ciò risiede nel fatto che l’esposizione nel modello F24 di quest’ultimo tipo di compensazione configura, di fatto, una diversa modalità per esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito, ammessa senza condizioni dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.

Utilizzare in compensazione il credito IVA con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al “tetto” dei 5.000 euro, ai fini dell’apposizione del visto di conformità. La riferita compensazione verticale sarà, comunque, oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall’istanza trimestrale.

Le medesime regole previste per l’utilizzo del credito IVA annuale trovano applicazione anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali con la sola differenza che, in questo caso, l’apposizione del visto di conformità è obbligatoria:

  • se l’istanza con cui viene chiesto di potere compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui;
  • anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

Di conseguenza, non è possibile prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre.

Ciò in ragione del fatto che, mentre la dichiarazione annuale deve essere sempre presentata (salvo le eccezioni di legge) e, quindi, al momento della sua presentazione potrebbe non essere noto al contribuente se l’eccedenza di credito ivi indicata sarà utilizzata in detrazione nell’ambito delle liquidazioni periodiche (cd. “compensazione interna”), ovvero in compensazione con altre imposte e contributi (cd. “compensazione esterna”), l’istanza infrannuale viene spontaneamente presentata dal contribuente solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, e l’eccedenza a credito ivi indicata può essere destinata solo a rimborso o in compensazione.

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 103/E, “ciò non toglie che, laddove sia stato presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite non ne inficerà la spettanza”.