CIRCOLARE N. 54 DEL 10 SETTEMBRE 2018

COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. CON I RUOLI AFFIDATI ENTRO IL 31/12/2017

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 12-bis, D.L. 87/2018

In sintesi

L’articolo 12-bis, D.L. 87/2018 ha prorogato anche per il 2018 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la P.A., sussistendo i seguenti requisiti:

  • il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali;
  • la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Quali sono i ruoli e i crediti commerciali oggetto della compensazione

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e risultare “scaduto” (ciò accade decorsi 60 giorni dalla data di notifica qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione);

il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto in data sia antecedente sia successiva al 31 dicembre 2017;

il credito commerciale certificato deve essere di ammontare pari o superiore all’importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e deve essere richiesta la certificazione del credito all’ente pubblico debitore per il tramite della piattaforma dei crediti Commerciali (http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml).

L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito commerciale verso l’ente pubblico non ancora incassato: il rilascio della certificazione al creditore con l’indicazione della data prevista di pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

Chi presenta l’istanza per la certificazione

L’istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una P.A.. È il creditore istante che all’atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma deve barrare l’opzione “intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro: ________ ”.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l’ente pubblico verifica presso l’agente della riscossione l’eventuale presenza di accertate inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l’intero credito ma l’importo delle somme dovute all’agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l’ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto affidato all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017, la certificazione va presentata agli sportelli dell’agente della riscossione in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciati dalla piattaforma.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata. Il credito verso l’ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla piattaforma dei crediti commerciali al netto della compensazione effettuata.

Si ricorda, infine, che non è possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.