CIRCOLARE N. 58 DEL 24 SETTEMBRE 2018

RIDOTTO IL CAMPO DI AGEVOLAZIONE PER RICERCA E SVILUPPO

Rif. normativi

e di prassi:

Legge n. 96 del 9 agosto 2018 (Legge di conversione del Decreto Dignità)

In sintesi

Il cosiddetto “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018) è intervenuto modificando la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotta nel nostro Paese nel 2015, al fine di limitare la tipologia di spese ammesse al beneficio, escludendo di fatto taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi a operazioni infragruppo.

Sostanzialmente, per effetto delle recenti modifiche, restano esclusi dall’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, delle competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base al disposto dell’articolo 2359, cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (articolo 5, comma 5, Tuir).

La norma come modificata dal Decreto Dignità ha carattere retroattivo e quindi ne deriva che essa è applicabile già in relazione alle spese sostenute nel corso del 2018 e anche con riferimento al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.