CIRCOLARE 4 DEL 07 GENNAIO 2019

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2019

PARTE I

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

In sintesi

Si riporta di seguito una sintesi alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2019.

Argomento Descrizione
Estensione del regime forfetario ex L. 190/2014 La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro

Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Possesso di partecipazioni

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

  • partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  • controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.

Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente

La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro;
  • oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Decorrenza

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

Definizione dei ruoli da omesso versamento Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.

La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.

Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.

Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (che prevede l’annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).

Ambito applicativo

La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.

Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che:

  • derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta;
  • emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati.

Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:

  • il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
  • il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
  • il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Gli “altri interessi”, a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase antecedente al ruolo.

Debitori soggetti a procedura di liquidazione

Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012.

In tal caso, occorre pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi.

Termini e adempimenti

La procedura inizia con l’apposita domanda all’Agente della riscossione (Agen-
zia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).

Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).

L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: tra l’altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.

Controllo sull’indice ISEE

Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.

Il controllo può essere effettuato sino al 31.12.2024.

Versamenti

Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:

  • 35% con scadenza 30.11.2019;
  • 20% con scadenza 31.3.2020;
  • 15% con scadenza il 31.7.2020;
  • 15% con scadenza il 31.3.2021;
  • 15% con scadenza il 31.7.2021.

A decorrere dall’1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.

Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Implicazioni con la c.d. “rottamazione dei ruoli”

L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.

Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.

Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.

Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE).

Le somme potranno essere versate in 17 rate:

la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019;

le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall’1.12.2019.

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – Esclusione per i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria Viene stabilito che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti ministeriali “non possono emettere fatture elettroniche”, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.

Inoltre, si precisa che i dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni ed esclusivamente:

  • per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale;
  • ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Analoga modifica viene inserita nell’art. 17 del DL 119/2018, in base al quale l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, che entrerà in vigore, a regime, dall’1.1.2020, potrà essere adempiuto mediante l’invio dei dati al Sistema TS. Anche in tal caso vengono definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi.

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Credito d’imposta per l’adeguamento Vengono modificate le modalità di erogazione del contributo previsto ai fini dell’adeguamento o della sostituzione dei registratori di cassa da parte dei commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72.

Infatti, a partire dall’1.1.2020, entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, introdotto dall’art. 17 del DL 119/2018, e i commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo.

A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l’attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio).

Originariamente, l’art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015 prevedeva che il contributo fosse riconosciuto all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, il quale, successivamente, avrebbe ottenuto il relativo rimborso mediante il riconoscimento di un credito d’imposta.

La legge di bilancio 2019 modifica la suddetta disposizione stabilendo che il credito d’imposta sia riconosciuto direttamente all’acquirente. Quest’ultimo potrà utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui:

  • viene registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi;
  • risulta pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

Le disposizioni attuative per l’erogazione del contributo saranno emanate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Contratti di sponsorizzazione e pubblicità – Obblighi di fatturazione e registrazione in capo alle ASD Viene abrogato il co. 02 dell’art. 10 del DL 119/2018, che prevedeva specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle fatture per i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche).

Nello specifico, era previsto che tali obblighi, ove relativi a contratti di sponsorizzazione o pubblicità, dovessero essere adempiuti dai cessionari soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per conto dei soggetti in regime speciale.

Resta fermo, tuttavia, quanto disposto dal co. 01 dell’art. 10 del DL 119/2018, in base al quale i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91:

  • sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 se hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
  • assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta se, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore a 65.000,00 euro.
Fatturazione elettronica nei confronti di consumatori finali Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti.

La disposizione, che modifica l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF Viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF (art. 8 del TUIR):

  • equiparando il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo reddito d’impresa;
  • introducendo il principio in base al quale le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (le “perdite di periodo” continuano, invece, ad essere portate in compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo, senza che si applichi il limite dell’80%).

Perdite prodotte da snc e sas e imputate a società di capitali

A norma dell’art. 101 co. 6 del TUIR, le perdite attribuite per trasparenza ai soggetti IRES dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite.

Nell’ambito di tale disposizione, è eliminato il limite quinquennale al riporto delle perdite; pur in assenza di indicazioni normative, la società di capitali partecipante dovrebbe utilizzare le perdite nel limite dell’80% del reddito successivamente imputato dalla società di persone.

Perdite prodotte da srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale

Le perdite imputate dalle srl che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base societaria sono computate in diminuzione del reddito d’impresa del medesimo periodo e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali (art. 116 co. 2 del TUIR).

Le perdite prodotte dalle srl che optano per la trasparenza fiscale (art. 116 co. 2-bis del TUIR):

  • non sono riportabili in caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e modifica dell’attività principale esercitata (art. 84 co. 3 del TUIR);
  • se riferite a un soggetto che fruisce di un regime di esenzione dell’utile (es. cooperativa), sono riportabili per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art. 84 co. 1 secondo periodo del TUIR).

Decorrenza

Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2018).

Disposizioni transitorie

Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono previste apposite disposizioni transitorie. Tuttavia, sulla base di precedenti chiarimenti ufficiali, la nuova disciplina dovrebbe essere applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle modifiche, in particolare a quelle maturate nei periodi 2013-2014-2015-2016-2017, e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, sono state elaborate apposite disposizioni transitorie.

La prima disposizione transitoria consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 (e risultante dal modello REDDITI 2018). Nello specifico, la quota di perdita 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

La seconda disposizione transitoria limita (rispetto alla soglia dell’80%) la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga al nuovo art. 8 co. 3 del TUIR, per le imprese minori:

le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale –
Riapertura
Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione ridotta.

Imprenditori ammessi all’agevolazione

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

  • sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
  • sia alla data dell’1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attività d’impresa prima dell’1.1.2019.

Immobili oggetto dell’agevolazione

L’estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali.

Imposta sostitutiva dell’8%

Il regime agevolativo in esame prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

L’estromissione agevolata può essere effettuata anche nell’ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell’immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva.

Adempimenti

Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • gli effetti dell’estromissione retroagiscono all’1.1.2019;
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.
Rivalutazione dei beni d’impresa – Riapertura Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata.

Bilancio di riferimento per il possesso

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2017.

Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti “solari”).

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 16%, per i beni ammortizzabili;
  • al 12%, per i beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2018).

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

  • dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”), in termini generali;
  • dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2022, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.