CIRCOLARE 6 DEL 10 GENNAIO 2019

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2019

PARTE III

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

In sintesi

Si riporta di seguito una sintesi alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2019.

Argomento Descrizione
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche

segue

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

Misura differenziata in base alla tipologia di costi

Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.

In particolare, la misura del 50% si applica per:

  • le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Tetto massimo

Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Spese per materiali e forniture

L’agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Obblighi di certificazione

L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.

Relazione tecnica

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Decorrenza

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all’ambito applicativo dell’agevolazione si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”).

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti “solari”).

Norma interpretativa

Con riferimento all’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

Credito d’imposta per la formazione 4.0 Viene prorogato, per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 46 – 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Viene tuttavia modificata la misura dell’agevolazione.

Piccole imprese

Alle piccole imprese l’agevolazione spetta:

  • nella misura del 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Medie imprese

Per le medie imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Grandi imprese

Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:

  • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.
Abrogazione del credito d’imposta per i soggetti IRAP privi di
dipendenti
Viene abrogato l’art. 1 co. 21 della L. 190/2014, che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti “solari”), ha concesso un credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97 (imprese, titolari di reddito di lavoro autonomo e produttori agricoli, ove ancora soggetti al tributo), purché privi di dipendenti.

Decorrenza dell’abrogazione

Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza.

Tenuto conto che la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore l’1.1.2019, la soppressione dovrebbe riguardare il credito d’imposta che sarebbe maturato dal periodo d’imposta in corso a tale data (dunque, dal periodo d’imposta 2019, per i soggetti “solari”) e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo (dunque, dal periodo d’imposta 2020, per i soggetti “solari”).

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari Con riferimento al credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, viene precisato che l’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti “de minimis”.
Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata

segue

Viene introdotto un credito d’imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Ambito temporale

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  • pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
  • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per le edicole Viene introdotto un credito d’imposta per le edicole.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, individuati dall’art. 2 co. 3 del DLgs. 170/2001, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

Ambito temporale

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 2.000,00 euro.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. “Sport
bonus
”)segue
Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta, di cui all’art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta:

  • le persone fisiche e gli enti non commerciali;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Erogazioni liberali agevolabili

Possono beneficiare dell’agevolazione le erogazioni liberali:

  • in denaro;
  • effettuate nel 2019;
  • per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
  • anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Misura dell’agevolazione

Lo “Sport bonus” è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

  • nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
  • nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d’impresa.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici Viene introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali;
  • i titolari di reddito d’impresa.

Erogazioni liberali agevolabili

Sono agevolabili le erogazioni liberali effettuate:

  • in denaro;
  • nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”);
  • per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica;
  • anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

  • nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
  • nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d’impresa.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Riduzione di
alcuni crediti d’imposta
Viene prevista la riduzione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 18 co. 1 della L. 220/2016);
  • credito d’imposta per esercenti attività di vendita di libri al dettaglio (art. 1 co. 319 della L. 205/2017);
  • credito d’imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 della L. 62/2001).

Con DM saranno stabilite le riduzioni delle quote percentuali di fruizione delle citate agevolazioni.

Detrazione IRPEF/deduzione IRES per somme investite in start up innovative – Incremento

segue

Viene previsto l’incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all’art. 29 del DL 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up innovative.

In particolare, con riferimento al 2019:

  • viene incrementata dal 30% al 40% l’aliquota dell’agevolazione per tutti i soggetti che investono in start up innovative;
  • viene introdotta un’aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.

Autorizzazione della Commissione europea

Tali disposizioni sono subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea.

Voucher manager Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Ambito temporale

Il voucher è riconosciuto per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire per il 2019 e 2020 per i soggetti “solari”.

Misura dell’agevolazione

Per le micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d’imposta agevolato:

  • in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
  • entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

Per le medie imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d’imposta:

  • in misura pari al 30% dei costi sostenuti;
  • entro il limite massimo di 25.000,00 euro.

In caso di adesione a un contratto di rete di cui all’art. 3 del DL 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete:

  • in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
  • entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.
Nuova Sabatini – Rifinanziamento Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), per un ammontare di:

  • 48 milioni di euro per il 2019;
  • 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
  • 48 milioni di euro per il 2024.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. “Industria 4.0”.

Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Fondi di venture capital

segue

I fondi di venture capital sono fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni, al fine di investire in imprese non quotate.

La legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno al venture capital, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Attraverso il fondo di sostegno al venture capital, lo Stato è autorizzato a investire in classi di quote o azioni:

di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’art. 1 co. 1 lett. k-ter) del DLgs. 58/98 o di SICAF (società di investimento a capitale fisso) di cui all’art. 1 co. 1 lett. i-bis) del DLgs. 58/98;

di uno o più fondi di venture capital come definiti dall’art. 31 co. 2 del DL 98/2011, coprendo tutte le diverse fasi di investimento.

Regime agevolato per i venture capital

Per favorire l’accesso al venture capital e per sostenere i processi di crescita di nuove imprese, l’art. 31 co. 1 del DL 6.7.2011 n. 98 ha introdotto un beneficio fiscale per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che investono in tali organismi di investimento collettivo del risparmio.

In linea generale, il regime fiscale dei fondi comuni di investimento non immobiliari, istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, prevede:

  • l’esenzione dalle imposte sui redditi ex art. 73 co. 5-quinquies del TUIR, sul risultato di gestione conseguito;
  • l’imposizione in capo ai partecipanti, detentori delle quote del fondo, dei proventi distribuiti dal fondo.

In deroga a quanto sopra riportato, l’art. 31 del DL 98/2011 prevede l’esclusione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo di venture capital.

Nuova definizione di venture capital

Ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 31 del DL 98/2011, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova definizione di venture capital.

Vengono definiti fondi per il venture capital gli OICR residenti in Italia che investono almeno l’85% (prima era del 75%) del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati, nella fase di:

  • sperimentazione (seed financing),
  • costituzione (start-up financing),
  • avvio dell’attività (early-stage financing) o sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing),
  • e il residuo in PMI di cui all’art. 1 co. 1 lett. w-quater.1) del DLgs. 58/98.

Rispetto al regime precedente, poi, viene modificato il requisito che prevede l’esercizio di un’attività di impresa da parte della società destinataria dell’investimento da non più di 36 mesi. La legge di bilancio 2019 prevede che l’attività di impresa debba essere esercitata da meno di 7 anni (lett. e) del co. 3 dell’art. 31 del DL 98/2011).

Raccolta di capitale per le PMI Con riferimento alla raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, la legge di bilancio 2019:

  • integra la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l’art. 1 co. 5-novies del DLgs. 58/98, estendendo tale definizione anche alle piattaforme online che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese;
  • attraverso l’introduzione del co. 1-ter nell’art. 100-ter del DLgs. 58/98, modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB. Inoltre, è previsto che queste sottoscrizioni vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.
Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1 Viene previsto un contributo:

  • per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di biossido di carbonio (CO2) fino a 70 g/km;
  • per gli acquisti e immatricolazioni dall’1.3.2019 al 31.12.2021;
  • qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.

Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratterebbe per l’acquirente di uno sconto sul prezzo).

Misura del contributo

La misura del contributo:

  • varia a seconda che, contestualmente all’acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
  • è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.

Acquisto con rottamazione

Nel caso in cui, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo sarà pari a:

  • 6.000,00 euro, se le emissioni di CO2 del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;
  • 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

Acquisto senza rottamazione

In assenza della rottamazione, il contributo sarà pari a:

  • 4.000,00 euro, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km;
  • 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

Credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino i limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Nuova imposta per i veicoli più inquinanti Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall’1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.

Misura dell’imposta

L’imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio:

  • da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l’imposta è pari a 1.100,00 euro;
  • da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro;
  • da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro;
  • superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.
Contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell’anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.

Misura del contributo

Il contributo:

  • è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2;
  • è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d’imposta per il versamento:

  • delle ritenute dell’IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente,
  • dell’IRPEF,
  • dell’IRES,
  • dell’IVA,
  • dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Riduzione della tassa automobilistica per le auto storiche Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico:

  • con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
  • in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’art. 4 del DM 17.12.2009 e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica Inserendo l’art. 16-ter al DL 63/2013, viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 50% per:

  • le spese documentate sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021;
  • relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Aliquota e ripartizione della detrazione

La nuova detrazione:

  • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
  • è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;
  • deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Imposta sostitutiva sui compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni

segue

Viene istituita un’imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.

Ambito soggettivo

La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l’attività di lezioni private e ripetizioni.

I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Imposizione sostitutiva

I compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell’IRPEF.

Decorrenza

Il regime è operativo a decorrere dall’1.1.2019, ma un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità per l’esercizio dell’opzione per la tassazione ordinaria, nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga detrazioni Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga detrazione Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga del c.d. “bonus mobili” Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2018.

Proroga del c.d. “bonus verde” È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Acquisti da parte di turisti stranieri – Utilizzo del contante I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile.

In particolare, tale deroga è stata disposta per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

  • da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), aventi residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
  • presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72).

In materia vengono apportate le seguenti novità:

  • il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro; tale circostanza, in applicazione del principio del “favor rei”, dovrebbe rendere non punibili eventuali violazioni commesse per importi compresi fra 10.000,00 e 15.000,00 euro;
  • la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.
Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e ridotta In relazione all’aumento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta previsto dalla “clausola di salvaguardia” (art. 1 co. 718 lett. a) e b) della L. 190/2014) in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita:

  • la sterilizzazione dell’incremento per l’anno 2019;
  • una rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi.

Aliquota IVA ordinaria

Per l’anno 2019 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

  • 25,2% a decorrere dall’1.1.2020;
  • 26,5% a decorrere dall’1.1.2021.

Aliquota IVA ridotta

Per l’anno 2019 l’aliquota IVA ridotta è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 13% a decorrere dall’1.1.2020.

Aliquota IVA dei dispositivi medici Si stabilisce che devono intendersi compresi nei beni soggetti all’aliquota IVA del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
Aliquota IVA dei prodotti della panetteria ordinaria Si stabilisce che, ai fini IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della L. 4.7.67 n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla L. 580/67, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate e non è consentita la variazione IVA in diminuzione ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72.

Percentuali di compensazione IVA per il legno Viene previsto l’innalzamento, a partire dall’anno 2019, delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di:

  • legno;
  • legname da ardere.

Le percentuali di compensazione sono innalzate nel limite massimo di spesa di un milione di euro annui.

La definizione dell’aumento delle percentuali di compensazione è demandata a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell’art. 34 del DPR 633/72.

Riduzione della base imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato – Estensione al coniuge superstite del comodatario L’agevolazione ai fini dell’IMU e della TASI prevista dal co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011 per le abitazioni concesse in comodato ai parenti è estesa, dall’1.1.2019, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Si ricorda che il suddetto co. 3 prevede che, al ricorrere di alcune condizioni, sia ridotta del 50% la base imponibile dell’IMU, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè ai figli oppure ai genitori) che la destinano ad abitazione principale.

Proroga della maggiorazione TASI per l’anno 2019 I Comuni che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, hanno confermato la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l’anno 2019 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.

Così, ad esempio, anche per l’anno 2019 e per la generalità degli immobili, l’aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può arrivare fino all’11,4 per mille.

Modalità di determinazione della TARI – Proroga dei coefficienti per l’anno 2019 In relazione alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, anche per l’anno 2019 i Comuni potranno:

  • prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, Tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/99 per la determinazione della tassa rifiuti, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;
  • non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1, concernenti i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.
Mancata proroga della sospensione degli aumenti dei tributi locali Per l’anno 2019 non è stata prevista la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, come avvenuto negli anni 2016, 2017 e 2018.
Modifiche al
regime dei PIRsegue
Per gli investimenti in PIR costituiti a partire dall’1.1.2019 viene previsto che in ciascun anno di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme e i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo.

La predetta quota del 70% deve essere investita:

  • per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione;
  • per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  • e per almeno il 5% in quote o azioni di fondi di venture capital residenti in Italia oppure nella UE o nello SEE.

Inoltre, gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali devono essere emessi da PMI, come definite dalla raccomandazione 6.5.2003 n. 361 della Commissione Europea.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative delle disposizioni relative ai nuovi investimenti agevolati da parte dei PIR, introdotte dalla legge di bilancio 2019, saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.

Imposta di registro – Retroattività della nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86 Viene esclusa la possibilità di riqualificare ai fini dell’imposta di registro, applicando il previgente art. 20 del DPR 131/86, anche gli atti stipulati prima dell’1.1.2018, sulla base di elementi ultratestuali o sulla base di atti collegati. Ad esempio, non sarà più possibile riqualificare in atto di cessione di azienda il conferimento di azienda seguito dalla cessione di quote della conferitaria, anche ove gli atti siano anteriori all’1.1.2018.

Riqualificazione e abuso del diritto

Tale riqualificazione può essere operata facendo applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000, ma non più a norma dell’art. 20 del DPR 131/86, atteso che quest’ultimo configura norma sull’interpretazione degli atti e che è stata riformulata dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) esplicitando che l’interpretazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, deve essere operata “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenze 13.11.2018 n. 29084 e 26.1.2018 n. 2007) aveva ritenuto che la nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86, introdotta dalla legge di bilancio 2018, non potesse essere retroattiva, configurando norma innovativa. Con la legge di bilancio 2019 il legislatore sancisce espressamente la natura di norma di interpretazione autentica della nuova formulazione dell’art. 20 del DPR 131/86, sancendo, quindi, la possibilità di applicarlo retroattivamente agli atti anteriori all’1.1.2018.

Novità in materia di imposta
di bollosegue
La legge di bilancio 2019 interviene in materia di imposta di bollo con due diverse disposizioni:

  • viene estesa l’esenzione da imposta di bollo per gli atti di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
  • viene modificata (dal 2021) la misura dell’acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dagli intermediari.

Esenzione da imposta di bollo fin dall’origine

Dall’1.1.2019, l’art. 27-bis della Tabella, Allegato B, al DPR 642/72 dispone l’esenzione fin dall’origine dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1.8.2018 n. 18 (§ 8), l’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, trova applicazione anche a seguito della riforma del Terzo settore, con riferimento a federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI, mentre, con riferimento agli enti del Terzo settore, è stata “sostituita” dalla più ampia previsione di cui all’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017.

Misura dell’acconto

Viene modificata la misura dell’acconto dell’imposta di bollo che gli intermediari finanziari abilitati al pagamento in modo virtuale (ai sensi dell’art. 15-bis del DPR 642/72) sono tenuti a versare entro il 16 aprile di ogni anno. A seguito della modifica, l’acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale è dovuto nella misura seguente:

  • 95% per il 2019 e il 2020 (per tali anni la misura resta invariata);
  • 100% dal 2021.
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni –
Rateizzazione
dei rimborsi
In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune ai sensi dell’art. 52 del DLgs. 446/97, i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

La maggiorazione era prevista dall’art. 11 co. 10 della L. 27.12.97 n. 449 che è stato successivamente abrogato dall’art. 23 co. 7 del DL 83/2012. Alcuni Comuni, tuttavia, hanno continuato ad applicarla anche dopo l’abrogazione della norma.

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Aumenti fino al 50% Dall’1.1.2019, possono essere aumentate fino al 50% le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato.

Le frazioni di quest’ultimo, inoltre, si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Misura del
canone RAI
La misura del canone RAI per uso privato è fissata, a regime, in 90,00 euro annui (medesimo importo già fissato per gli anni 2017 e 2018).
Sterilizzazione aumento accise carburanti per il 2019 Viene eliminato l’aumento, previsto dall’art. 19 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 a decorrere dall’1.1.2019, delle aliquote di accisa:

  • sulla benzina e sulla benzina con piombo;
  • sul gasolio utilizzato come carburante.

L’aumento era stato disposto a copertura degli oneri derivanti dall’introduzione dell’ACE (aiuto alla crescita economica).

Rimodulazione dell’incremento delle accise sui carburanti Viene incrementato a 400 milioni di euro per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi l’obiettivo di gettito da raggiungere al fine di evitare l’aumento delle aliquote delle accise sui carburanti previsto dalla “clausola di salvaguardia” (art. 1 co. 718 lett. c) della L. 190/2014).
Accise in materia di autotrasporto Deve intendersi implicitamente abrogato l’art. 1 co. 234 secondo periodo della L. 190/2014, il quale aveva stabilito che si applicasse a decorrere dall’1.1.2019 la prevista riduzione del 15% del credito d’imposta relativo all’aumento delle accise per il gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto (art. 2 del DPCM 20.2.2014). La predetta riduzione non troverà dunque applicazione.
Card cultura per i diciottenni Viene prorogata anche per il 2019 la Card cultura elettronica, destinata ai soggetti:

  • residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
  • che compiono 18 anni nel 2019.

L’uso del bonus cultura è previsto per:

  • l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • l’acquisto di libri, musica registrata, titoli di accesso ai musei, a mostre e ad eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
  • sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.