CIRCOLARE 19 DEL 25 FEBBRAIO 2019

VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2019

Rif. normativi

e di prassi:

CM 3.5.96, n. 108/E

In sintesi

Entro il 18.3.2019 (il 16.3 cade di sabato) le società di capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

Come precisato nella CM 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento anche:

  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una società costituita a fine 2018 (ad esempio, in data 16.11.2018) con chiusura del primo esercizio il 31.12.2019, si ritiene che la tassa in esame sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Ne consegue che, in sede di costituzione, la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2018 ed entro il 18.3.2019 dovrà versare quanto dovuto per il 2019.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:

• società cooperative e di mutua assicurazione.

In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).

Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;

consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);

società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;

• società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.

Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di C.G. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.

Ammontare dovuto

Va evidenziato che la tassa annuale:

  • sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);
  • è deducibile ai fini IRES / IRAP;
  • è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno.

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento.

Per il versamento relativo al 2019 (in scadenza il 18.3.2019) va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2019 e quindi quanto dovuto è così individuato.

Capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2019 Tassa annuale dovuta
inferiore o pari a € 516.456,90 € 309,87
superiore a € 516.456,90 € 516,46

Eventuali variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all’1.1.2019 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2020).

Esempio: La Alfa srl all’1.1.2019 ha un capitale sociale pari ad € 440.000. Il 5.3.2019 l’assemblea delibera l’aumento del medesimo a € 560.000.

Entro il 18.3.2019 la società deve versare la tassa dovuta per il 2019 nella misura di € 309,87. Nel 2020 la tassa dovuta sarà pari a € 516,46.

Modalità di versamento

Il versamento va effettuato tramite il mod. F24 e può essere compensato con eventuali crediti disponibili. In particolare, nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati.

Codice tributo “7085”
Anno di riferimento “2019”
Tipologia versamento Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo “a debito” senza compensazione Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)

o

bancari (remote / home banking)

Mod. F24

con compensazione

• saldo “a debito” Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)
• saldo “a zero”

Vidimazione libri – esibizione mod. F24

In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame.

In particolare, relativamente alle vidimazioni effettuate nel 2019:

anteriori al 18.3.2019, la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento, come evidenziato nella RM 20.11.2000, n. 170/E;

successive al 18.3.2019, va esibita la fotocopia del mod. F24.

r~£V II controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria

NB) successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.

 

Società costituite dopo l’1.1.2019

Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2019 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Regime sanzionatolo e ravvedimento

Come noto, nell’ambito della revisione del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs. n. 473/97, all’art. 9, DPR n. 641/72 è stato soppresso il comma 3 che prevedeva una specifica sanzione per il mancato / ritardato versamento delle tasse annuali.

Il venir meno di una specifica sanzione per l’omesso / ritardato versamento della tassa annuale ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che “il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Secondo tale interpretazione, quindi, all’omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale dall’1.1.2016 la sanzione è pari al:

30% dell’importo dovuto;

15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;

1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

Va tuttavia evidenziato che l’Agenzia delle Entrate e talune Camere di Commercio indicano NB) nei rispettivi siti Internet che la sanzione irrogabile alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dall’art. 9, comma 1, DPR n. 641/72 in base al quale “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima’’.

Ciò si riflette chiaramente sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento operoso.

Regolarizzazione tramite il ravvedimento

L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Sanzione ridotta Termine di regolarizzazione
dallo 0,1% all’ 1,4% (1% x 1/10) Entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo
1,50% (15% x 1/10) Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67% (15% x 1/9) Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75% (30% x 1/8) Entro 1 anno (dal 18.3)
Entro il prossimo 18.3.2019 è possibile regolarizzare NB) l’omesso versamento della tassa dovuta per il 2018 scaduta il 16.3.2018
4,29% (30% x 1/7) Entro 2 anni (dal 18.3)
5% (30% x 1/6) Entro il termine di accertamento

L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale (0,3% nel 2018, 0,8% dall’1.1.2019 – Informativa SEAC 7.1.2019, n. 5).

In caso di “tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Si rammenta infine che il versamento:

della tassa cumulativamente agli interessi va effettuato tramite il mod. F24;

della sanzione va effettuato tramite il mod. F23 riportando i seguenti dati.

campo 6 codice ufficio “RCC”
campo 9 causale “SZ”
campo 10 anno di riferimento della tassa (“2019”, “2018”, ecc.)
campo 11 codice tributo “678T”