CIRCOLARE 21 DEL 11 MARZO 2019

COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Rif. normativi

e di prassi:

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127
L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)
DPCM 27/02/2019
FAQ Agenzia delle Entrate

In sintesi

Dal 1.1.2019 gli operatori IVA residenti devono trasmettere telematicamente i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio italiano, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, fatture elettroniche e quelle trasmesse tramite la piattaforma Otello.

L’invio delle comunicazioni transfrontaliere relative ai mesi di gennaio e febbraio e dello spesometro 2° semestre 2018 è prorogato al 30 aprile 2019.

A decorrere dal 1 gennaio 2019 è previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della “Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere”, più comunemente chiamato “esterometro”.

Dalla stessa data, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, è stato eliminato (dall’art. 1, comma 916, della Legge di bilancio 2018) l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (il c.d. “nuovo spesometro”).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 ha prorogato l’invio delle comunicazioni transfrontaliere relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019 e della comunicazione dati fatture (ex. spesometro) relativa al 2° semestre 2018 al 30 aprile 2019.

Profilo soggettivo

Il comma 3-bis dell’art. 1 del D.lgs. 127/2015, inserito dalla Legge di bilancio 2018, prevede che i soggetti coinvolti sono gli stessi per i quali è stato stabilito l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità elettronica: soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

È da ricordare, a questo riguardo, che per soggetto passivo “stabilito”, a norma dell’art. 7, lett. d), del D.P.R. 633/1972, si intende un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione di un soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente però alle operazioni da essa rese o ricevute. I soggetti esteri direttamente identificati o con rappresentante fiscale in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. 633/1972) non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche e non ricadono sotto l’obbligo di trasmissione dell’esterometro.

Sono esonerati dall’adempimento i soggetti già esonerati dalla fatturazione elettronica: coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 e quelli che applicano il “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014, produttori agricoli art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, associazioni sportive dilettantistiche ed altri enti che hanno optato per la L. 398/1991 con proventi inferiori ad euro 65.000 e coloro le cui fatture debbono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente ad esse e solo per l’anno 2019).

Profilo oggettivo

Per espressa previsione normativa, l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere riguarda tutte le operazioni di cessione e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (intracomunitari ed extra-UE).

Sono interessate dalla comunicazione anche le operazioni nei confronti di privati che non hanno la residenza in Italia.

A livello procedurale, i dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML, secondo lo schema e le regole riportate nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Per l’accettazione da parte del sistema è richiesta la firma elettronica del file da parte del soggetto responsabile della trasmissione dei dati (soggetto obbligato, professionista delegato, Agenzia delle Entrate).

Gli operatori dovranno trasmettere le informazioni riguardanti:

  1. i dati identificativi del cedente/prestatore;
  2. i dati identificativi del cessionario/committente;
  3. la data del documento comprovante l’operazione;
  4. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  5. il numero del documento;
  6. la base imponibile;
  7. l’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

A seconda della natura dell’operazione i codici da utilizzare saranno:

  • “N2” per le prestazioni di servizi generici fuori campo IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE);
  • “N3” per le operazioni non imponibili (servizi internazionali art. 9 D.P.R. 633/1972, cessioni intracomunitarie art. 41 D.L. 331/1993);
  • “N6” per le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE, acquisti intracomunitari con fattura integrata o extra UE con autofattura;
  • “N7” per le prestazioni di servizi in regime MOSS.

Si tratta degli stessi elementi già richiesti per la comunicazione dei dati delle fatture (ex spesometro), nella quale erano da indicare anche i dati delle operazioni intercorse con controparti non stabilite in Italia.

Resta ancora da confermare, anche se non dovrebbero sussistere dubbi, l’inclusione delle vendite a distanza sotto soglia nei confronti di privati stabiliti in un altro Stato UE se l’operazione è imponibile in Italia (codice natura “N7”).

I termini per la trasmissione

La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.

Nel Provvedimento 30 aprile 2018 è stato opportunamente specificato che la data di ricezione del documento è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione nel registro di cui all’art. 25 D.P.R. 633/1972 ai fini della liquidazione dell’IVA.

Esclusioni

Il comma 3-bis dell’art. 1 del D.lgs. 127/2015 dispone che non sussiste l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche): tali dati, infatti, sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (tramite il Sistema di Interscambio e la dichiarazione doganale). Niente esterometro anche per le operazioni tax free shopping, i cui dati sono trasmessi attraverso il sistema Otello.

L’esclusione è comunque facoltativa, nulla vieta la trasmissione dei dati delle suddette operazioni qualora risulti gravosa la separazione da altri eventuali dati da inviare.

L’emissione di fatture elettroniche anche per le operazioni transfrontaliere, compilando il campo “codice destinatario” con il codice convenzionale XXXXXXX, esonererebbe il soggetto IVA dall’obbligo di effettuare dodici comunicazioni mensili dei dati relativi a tali fatture, gli esterometri. È bene tener presente però che in tal caso occorre far avere al soggetto estero una copia cartacea della fattura.

Nel caso invece di emissione di fattura elettronica con l’indicazione del numero della partita IVA italiana del soggetto estero cessionario o committente (acquisita dal suo rappresentante fiscale o a seguito di identificazione diretta), nel campo “codice destinatario”, in assenza dell’indicazione di uno specifico indirizzo telematico comunicato dal cliente, dovrà essere inserito il codice convenzionale 0000000.

È da evidenziare, comunque, che la possibilità di evitare la trasmissione dei dati delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti tramite l’emissione di fatture elettroniche in luogo dell’esterometro è consentito al momento solo per le operazioni attive.

Gli elenchi INTRASTAT

Non è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti. Tali elenchi dovranno, dunque, continuare ad essere trasmessi con le modalità ed i contenuti finora stabiliti, salvo le semplificazioni già in vigore dal 1.1.2018.

Le sanzioni

Ai sensi del nuovo comma 2-quater dell’art. 11 del D.lgs. 471/1997, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 472/1997.