CIRCOLARE 38 DEL 20 MAGGIO 2019
OBBLIGO INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
| Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 21-bis, D.L. 78/2010 |
In sintesi
A seguito dell’introduzione dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, si avvicina il termine per l’invio telematico della comunicazione della prima liquidazione periodica Iva (cosiddetta “LIPE”) di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, in scadenza il 31 maggio 2019.
Trattasi di un adempimento tutt’ora in vigore, che non è stato abrogato (a differenza del cosiddetto “Spesometro”, ossia della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, adempimento sostituito dal cosiddetto “Esterometro”, riferito tuttavia alle sole operazioni ricevute ed effettuate da e verso l’estero che non transitano per il Sistema di Interscambio), e che in futuro dovrebbe essere oggetto di predisposizione e messa a disposizione a favore dei contribuenti in modalità precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità di comunicazione della LIPE
| Non sono state approvate modifiche al modello e alle istruzioni utili alla predisposizione della LIPE, che rimangono quelle approvate con il provvedimento direttoriale n. 62214/2018. Il modello va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, nel quale la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). |
Sono esonerati dalla presentazione della LIPE i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale (ad esempio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, etc.) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, contribuenti minimi o forfettari), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
I dati delle liquidazioni periodiche (mensili e trimestrali) che pervengono all’Anagrafe tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web fatture e corrispettivi e nel “Cassetto fiscale”, oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica.
| Si ricorda alla gentile Clientela che l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito web un’area dedicata, accessibile dal link
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/, nella quale sono presenti anche le Risposte alle domande più frequenti relative alle modalità di compilazione dei righi del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. |
I dati acquisiti verranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.