CIRCOLARE 49 DEL 15 LUGLIO 2019

LE NOVITA’ DEL DECRETO CRESCITA

PARTE I

Rif. normativi

e di prassi:

L. n.58/2019 del 29/06/2019 in conversione del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Decreto Crescita)

In sintesi

È stata pubblicato sul S.O. alla G.U. n.151 del 29 giugno 2019, la legge di conversione n.58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, con il relativo testo coordinato.

A seguire si offre un quadro delle principali novità di interesse.

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Articolo 1 Torna il super ammortamento

Per gli investimenti, effettuati da imprese e esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% a condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto li pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.

Articolo 2 Revisione mini Ires

Viene integralmente riscritta, a mezzo dell’abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è ridotta:

– dell’,1,5% per il 2019;

– del 2,5% per il 2020;

– del 3% per il 2021;

– del 3,5% per il 2022 e

– del 4% a decorrere dal 2023.

Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono un reddito di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.

Ai fini della mini Ires:

– si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

– l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

È previsto che per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

In caso di adesione al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

La mini Ires si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.

Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef da emanarsi entro 90 giorni.

Articolo 3 Deducibilità Imu

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap) di impresa e di lavoro autonomo nella seguente misura:

– 2019 per il 50%;

– 2020 e 2021 per il 60%;

– 2022 per il 70% e

– dal 2023 integralmente.

Articolo 3-bis, commi 1 e 2 Cedolare secca

Viene abrogato l’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca. In parallelo vengono abrogate anche le connesse sanzioni previste in caso di inadempimento.

Articolo 3-ter Dichiarazione Imu e Tasi

Slittano al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini Imu e Tasi, oggi fissati al 30 giugno.

Articolo 3-quater Agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato

Ai fini della fruizione delle agevolazioni Imu e Tasi, per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, viene meno l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 3-quinquies Canoni non percepiti

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene introdotta la possibilità di poter fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.

Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2020 resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta di pari importo.

Articolo 3-sexies Premi Inail

Viene introdotta una riduzione dei premi e dei contributi Inail, già previsti per il triennio 2019-2021, a decorrere dal 2023.

Articolo 4-bis, comma 1 Semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni

Con l’introduzione nell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 del nuovo comma 3-bis, viene previsto che in sede di controlli formali delle dichiarazioni, non possono più essere richiesti i documenti relativi a informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Articolo 4-bis, comma 2 Rinvio termini presentazione dichiarazioni

Slitta al 30 novembre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi (Irpef, Ires e Irap).

Articolo 4-ter Trasmissione cumulativa dichiarazioni

Viene previsto che l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere è una grave irregolarità che determina la revoca dell’abilitazione all’invio.

Viene, inoltre, prevista la possibilità per il contribuente/sostituto d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere. L’intermediario rilascia, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo che può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.

L’impegno è conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.

Articolo 4-quinquies Isa

Introducendo il nuovo comma 4-bis nell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, viene previsto che i contribuenti non devono dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con D.M..

Articolo 4-septies Disponibilità modelli dichiarativi

Viene previsto che l’Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per il relativo adempimento.

Articolo 4-octies Obbligo di contraddittorio preventivo

A decorrere dal 1° luglio 2020, viene introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio ante emissione di avviso di accertamento.

Il nuovo articolo 5-ter, comma 1, D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l’ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. Ai sensi del comma 5, il mancato avvio del contradditorio comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento, nel caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione dello stesso, dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio. Sono esclusi dal procedimento dell’invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. Inoltre, il comma 4 stabilisce un’ulteriore deroga nei casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

Sempre l’articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, al comma 3 stabilisce che in caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

In parallelo, viene introdotta, con il nuovo comma 3-bis, articolo 5, D.Lgs. 218/1997 una deroga agli ordinari termini di decadenza per la notificazione dell’accertamento, ma a condizione che l’avviso sia preceduto o da un invito al contraddittorio o da un’istanza del contribuente a seguito di processo verbale. In tali casi, se tra la data di comparizione e quella di decadenza dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni.

Articolo 4-nonies Difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Con norma di interpretazione autentica, viene stabilito che l’articolo 1, comma 8, D.L. 1983/2016, de ve essere letto nel senso che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell’avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.

Articolo 4-decies Ravvedimento parziale

Con norma di interpretazione autentica, concretizzata con l’inserimento dell’articolo 13-bis, D.Lgs. 472/1997, viene previsto che il precedente articolo 13, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, deve essere letto nel senso che l’istituto del ravvedimento operoso si applica anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.

Articolo 5, commi 1 e 2 Lavoratori impatriati

In sede di conversione è stata modificata ulteriormente, con decorrenza 2020, la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, prevista dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% (prima era del 50%), dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se:

1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodo di imposta precedenti e si impegnano a rimanervi per almeno un biennio;

2. il lavoro è prestato prevalentemente in Italia.

Viene, inoltre, esteso l’ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un’attività di impresa in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La percentuale di tassazione è ulteriormente ridotta al 10% nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il regime agevolato è esteso di ulteriori 5 anni (per un totale di 10 anni), con imposizione in misura pari al 50% del reddito prodotto, nelle seguenti ipotesi:

– lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

– lavoratori che diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale di tipo in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

La percentuale di concorrenza del reddito viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

I cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020 possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente.

Inoltre, il regime si rende applicabile anche ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente, in riferimento ad atti impositivi notificati ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973.

In sede di conversione, sono stati introdotti i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, prevedendo, da un lato l’estensione dell’agevolazione, in misura pari al 50%, per gli sportivi professionisti impatriati e, dall’altro che a detti soggetti non si rende applicabile la maggiorazione relativa al Mezzogiorno e nemmeno quella prevista in caso di più figli a carico. Viene previsto, infine, che il regime agevolato degli sportivi professionisti è subordinato al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile.

Anche il nuovo regime soggiace alle regole previste per i de minimis.

Articolo 5, commi 4 e 5 Rientro ricercatori

Viene modificato, sempre con decorrenza dal 2020 e nel rispetto delle regole previste per i de minimis, il regime di favore di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010 per i ricercatori che rientrano in Italia.

Il regime, che prevede l’abbattimento della base imponibile Irpef e Irap in misura pari al 90% si applica ai docenti e ricercatori con le seguenti caratteristiche:

– possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;

– residenza non occasionale all’estero;

– svolgimento provato di attività di ricerca o di ricerca presso Università, anche private, all’estero, per almeno un biennio.

Le modifiche prevedono l’estensione del regime di detassazione, in via ordinaria, per 5 anni (prima erano 3), inoltre, lo stesso si è ulteriormente esteso nei seguenti casi:

– nel caso di docente o ricercatore con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà): 7 periodi d’imposta, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia,

– docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 10 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;

– docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo: 12 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’AIRE che rientreranno a decorrere dal 2020, possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Inoltre, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973, spettano i benefici fiscali nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

In sede di conversione, è stato previsto che le suddette agevolazioni si rendono applicabili anche per i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e quindi non solo a quelli di tipo A.

Articoli 6 e 6-bis Regime dei forfettari

Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973.

Per le somme già corrisposte al 1° maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo per 3 mesi a partite dalla retribuzione di agosto e versandolo secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 8, D.P.R. 602/1973 (16 del mese successivo).

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 21, L. 145/2018, l’obbligo di applicazione della ritenuta è esteso a imprenditori e lavoratori autonomi che fruiscono della c.d. flat tax.

In sede di conversione è stata conferita efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista nel caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

Sempre in sede di conversione, viene previsto che gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti, che vogliono accedere al suddetto regime, non includono i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Articolo 7 Recupero edilizio

Viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che prevede, fino al 31 dicembre 2021, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, anche nel caso di operazioni ex articolo 10, D.P.R. 633/1972, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, nonché interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001.

L’agevolazione si applica all’ulteriore condizione che si proceda all’alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle stesse imposte.

Da ultimo viene chiarito che rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.