CIRCOLARE 51 DEL 22 LUGLIO 2019

LE NOVITA’ DEL DECRETO CRESCITA

PARTE III

Rif. normativi

e di prassi:

L. n.58/2019 del 29/06/2019 in conversione del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Decreto Crescita)

In sintesi

È stata pubblicato sul S.O. alla G.U. n.151 del 29 giugno 2019, la legge di conversione n.58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, con il relativo testo coordinato.

A seguire si offre un quadro delle principali novità di interesse.

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Articolo 16-bis Riapertura rottamazione e saldo-stralcio

Vengono riparti i termini di adesione a:

– rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

– saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il nuovo termine per aderire scade al 31 luglio 2019.

In particolare, per quanto riguarda la riapertura della cd. rottamazione – ter, viene previsto che:

– la dichiarazione resa può essere integrata entro il 31 luglio 2019;

– il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero in un massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

– entro il 31 ottobre 2019 verrà comunicato l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

– al 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari;

– i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Per quanto riguarda la riapertura del c.d. saldo-stralcio, viene stabilito che la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019 e, alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari.

Infine, con il comma 3, è previsto che le previsioni di cui sopra:

– si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente al 30 giugno 2019;

– non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell’articolo 5, D.L. 119/2018, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’Iva sulle importazioni.

Articolo 16-ter Imu società agricole

Con una norma di interpretazione autentica ai fini dell’Imu viene equipara la società agricola agli Iap e ai coltivatori diretti, con conseguente fruibilità delle previste agevolazioni fiscali.

Articolo 16-quinquies, comma 1 Definizione carichi previdenziali

La definizione dei carichi fiscali e contributi viene subordinata a una delibera delle casse, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Articolo 17, comma 1 Garanzie sviluppo media impresa

Viene istituita, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni euro e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.

Articolo 18, commi 3-6 Fondo di garanzia pmi

Viene previsto che la garanzia del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese.

A tal fine:

– per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

– per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.

Con decreto Mise sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti, la misura massima della garanzia concedibile.

Articolo 20 Sabatini ter

Vengono introdotte le seguenti novità:

– l’importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;

– soggetti abilitati a erogare il finanziamento sono anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106, Tub, che statutariamente operano nei confronti delle pmi;

– l’erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento;

– viene innalzato l’importo massimo del finanziamento a 4 milioni di euro;

– è prevista l’erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a 100.000 euro.

Articolo 21 Sostegno alla capitalizzazione

Viene esteso anche alle micro e pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento il contributo in c/esercizio di cui all’articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013.

A tal fine è richiesto l’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

– 5% per le micro e piccole imprese;

– 3,575% per le medie imprese.

Con decreto Mise sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.

Articolo 22 Pagamenti tra imprese

Per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 7-ter nel D.Lgs. 231/2002, a decorrere dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale deve essere data evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. Nel bilancio sociale devono essere indicate anche le politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Articolo 26 Incentivazione economia circolare

Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto Mise sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 3, primo periodo, D.P.R. 581/1995;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate in Italia;

b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l’utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili compresi tra i 500 mila euro e i 2 milioni;

c) durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;

d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati.

Le agevolazioni consistono in:

– finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;

– contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Articolo 26-bis Credito di imposta rifiuti e imballaggi

Al fine di incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato viene introdotta la possibilità per all’impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre 1 mese dall’acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l’impresa venditrice fruisce di un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Con D.M. da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le disposizioni attuative.

Articolo 26-ter Agevolazioni per l’utilizzo di prodotti di riciclo

Viene introdotto, per l’anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale.

Agli acquirenti dei beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita.

Articolo 27 Società di investimento semplice

Vengono introdotte le c.d. Sis (società di investimento semplice) aventi le seguenti caratteristiche:

1. il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;

2. ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività;

3. non ricorre alla leva finanziaria;

4. dispone di un capitale sociale di almeno 50mila euro.

Articolo 29 Imprese a tasso zero

Viene modificata la disciplina agevolativa di cui al D.Lgs. 185/2000 prevedendo che per le imprese costituite da almeno 3 anni ma da meno di 5, il mutuo agevolato può andare a coprire il 90% delle spese ammesse.

Articolo 32, commi 7-10 Voucher alle start up innovative

Alle start-up innovative di cui al D.L. 179/2012 è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021.

Il voucher 3I può essere utilizzato per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’estensione all’estero della domanda nazionale.

Con decreto Mise di natura non regolamentare sono definiti criteri e modalità di attuazione del voucher 3I.

Articolo 35 Obblighi informativi erogazioni pubbliche

A partire dall’esercizio finanziario 2018:

– associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;

– associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

– associazioni, Onlus e fondazioni;

– cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998 devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195, cod. civ. pubblicano nelle proprie Note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet.

A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza di tali obblighi informativi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei percipienti, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Articolo 43 Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Ets

Vengono esclusi dall’applicazione della disciplina anticorruzione gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale. Nelle more della attivazione di detto registro potranno godere di tale esclusione gli enti iscritti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 101, comma 3, Cts “ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.

Il riferimento agli enti del terzo settore sembra escludere, invece, dall’esonero di detti obblighi le associazioni sportive dilettantistiche.

Attraverso l’introduzione del comma 4-bis in sede di conversione, viene prevista la proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall’articolo 101, comma 2, D.Lgs 117/2017.

Viene, inoltre, differito al 30 giugno 2020 anche il termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata, dall’articolo 17, comma 3, D.Lgs. n.112/2017, che aveva previsto espressamente quale termine per l’adeguamento il 20 gennaio 2019.

Articolo 49 Credito di imposta partecipazione fiere internazionali

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali e nazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019.

Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60mila euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis.

Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:

– le tipologie di spese ammesse al beneficio;

– le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande;

– l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;

– le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.