CIRCOLARE 1 DEL 13 GENNAIO 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

NOVITA’ FISCALI

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

In sintesi

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2020.

Le novità in materia di lavoro e previdenza e di agevolazioni per imprese e privati saranno trattate in due circolari di prossima emanazione.

Modifiche al regime forfettario

Le modifiche riguardano le condizioni di accesso o mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

  • il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
  • la reintroduzione del limite (pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoratori dipendenti/collaboratori.

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di Esclusione:

  • Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di Srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
  • È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.

È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Aliquote IVA

Nell’anno 2020 non vi saranno aumenti dell’IVA.

Invece, per gli anni successivi:

  • è confermato il previsto aumento di 2 punti percentuali dell’IVA al 10%, che passa quindi al 12% a decorrere dal 2021;
  • è previsto l’incremento al 25,0% dell’aliquota ordinaria per il 2021, con un ulteriore incremento di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2022 (è quindi prevista un’aliquota ordinaria pari al 26,5%).

Deducibilità dell’IMU e “unificazione IMU – TASI”

È confermato che per il 2019 l’IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa o lavoro autonomo, nella misura del 50%.

Per il 2020 e 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%, mentre a partire dal 2022 l’imposta sarà integralmente deducibile dal reddito di impresa o lavoro autonomo.

È inoltre prevista, dal 2020, la sostituzione delle “vecchie” IMU e TASI con un “nuova” IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Nulla cambia in materia di TARI.

Novità in tema di “cedolare secca”

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq.

Ripristino dell’ACE

È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione introdotta dal Decreto Crescita, ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, c.d. “Mini IRES” (si veda la ns. circolare n. 8 del 14 maggio 2019).

Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE (“Aiuto alla crescita economica”), che consiste nella detassazione di una parte del reddito proporzionale agli incrementi del patrimonio netto.

Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici

È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici.

È demandata al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione (individuazione dei criteri e delle condizioni per l’erogazione dei rimborsi).

Spese veterinarie

È previsto l’aumento da € 387,34 a € 500,00 della detrazione delle spese veterinarie, ferma restando la franchigia di € 129,11.

Tracciabilità delle detrazioni fiscali

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili (quali, ad esempio: carta di debito, carta di credito, carta prepagata).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Pertanto, a titolo esemplificativo, non potranno essere pagate in contante le spese per l’attività sportiva dei figli, le rette universitarie, le erogazioni liberali, le spese funebri, etc. (oltre naturalmente alle ristrutturazioni edilizie, che già da anni è previsto che debbano essere tracciabili).

Rivalutazione beni d’impresa

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti etc.

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 12% per i beni ammortizzabili;
  • al 10%, per i beni non ammortizzabili.

È altresì affrancabile il saldo attivo di rivalutazione, mediante il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Gli effetti della rivalutazione decorrono, in termini generali, dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”).

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione possono essere versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, oppure fino ad un massimo di 6 rate annuali.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È confermata, anche per il 2020, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto.

Posseduti al 01.01.2020 non in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30 giugno 2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva ovvero (in caso di rateizzazione) alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.