CIRCOLARE STRAORDINARIA DEL 09 APRILE 2020

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DL LIQUIDITA’

Rif. normativi

e di prassi:

DL 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”)
Circolare ABI 09 aprile 2020

In sintesi

È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità”- allegato), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento – in vigore da oggi, 9 aprile – contiene nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, confermate le ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni.

Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Si analizzano di seguito le principali novità introdotte dal Decreto in vigore da oggi.

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI APRILE E MAGGIO

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 9 aprile, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.

Versamenti sospesi

Da un punto di vista oggettivo l’ambito di applicazione della sospensione rimane invariato.

Sono infatti sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.

Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.

Periodo di sospensione

Sotto il profilo temporale la sospensione è stata estesa alle scadenze relative ai mesi di aprile e di maggio.

Soggetti interessati alla sospensione

Di più complicata analisi invece risulta l’ambito soggettivo dell’applicazione della sospensione: il contribuente deve dimostrare l’effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che si è verificata nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2020. A tal fine il legislatore ha distinto i contribuenti in due fasce in base ai ricavi o i compensi, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente. In particolare, è necessario distinguere:

  • i contribuenti i cui ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato il limite di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente);
  • i contribuenti che hanno superato la soglia di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 50 per cento (rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d’imposta precedente).

Occorre poi rilevare due eccezioni:

  • i contribuenti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi: indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi dell’anno precedente, possono fruire della sospensione dei versamenti IVA se la contrazione del fatturato o dei corrispettivi ha superato il 33%. Per queste realtà non occorre rilevare se il volume dei ricavi del periodo d’imposta precedente era superiore o inferiore a 50 milioni di euro, ma deve comunque essersi verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33%;
  • i contribuenti che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate indicate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L. n. 18/2020. Si tratta, ad esempio, delle agenzie di viaggio, delle strutture turistico–ricettive, dei tour operator, dei gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, etc. In tal caso i precedenti criteri applicati per verificare il diritto a fruire della sospensione dei tributi, concorrono con i nuovi.

Infatti, per tali soggetti, ancor prima dell’approvazione dell’ultimo decreto-legge del 6 aprile scorso, era prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi fino al 30 aprile. Conseguentemente, i tributi e i contributi in scadenza il 16 aprile prossimo, per questi soggetti sono sospesi automaticamente, senza dover fornire alcuna dimostrazione. Invece, per fruire della sospensione dell’imposta sul valore aggiunto, anch’essa in scadenza il 16 aprile, si dovrà dimostrare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 su marzo 2019. Analogamente, con riferimento ai tributi in scadenza nel mese di maggio prossimo, sarà sempre necessario fornire la dimostrazione della riduzione delle entrate di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Ancora differente invece il quadro applicativo per le Federazioni e le società sportive dilettantistiche che, ancor prima dell’ultimo intervento normativo, già potevano fruire della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute e dei contributi fino al 31 maggio prossimo.

Il predetto criterio continua a trovare applicazione senza dover dimostrare l’avvenuta riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente anno 2019.

Invece, se i predetti soggetti intendono fruire della sospensione dell’IVA avente scadenza il 16 aprile e il 16 maggio dovranno dimostrare, come per ogni altro contribuente, la contrazione del fatturato o dei corrispettivi (nei mesi di marzo e aprile), nella misura almeno pari al 33 per cento.

In via generale, per la quasi totalità dei soggetti, la sospensione per il versamento dell’IVA, delle mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

La riduzione riguardante il mese di marzo 2020 (rispetto all’anno precedente), determina la sospensione dei termini per il versamento dei tributi in scadenza nel mese di aprile. Invece, la riduzione che si è verificata nel mese di aprile determina la sospensione dei tributi in scadenza nel mese di maggio.

La contrazione non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di marzo o, viceversa, per il solo mese di aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.

Per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale la situazione si complica maggiormente e perde di coerenza. Infatti se il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo 2020 sono diminuiti della percentuale prevista dalla legge, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo dell’anno 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.

Invece, se la riduzione risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020. 

ATTENZIONE: I versamenti dei tributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di ottobre prossimo.

In sintesi:

SCADENZA SOGGETTI
Soggetti attivi nelle filiere danneggiate

(ex D.L. n. 9 e 18/2020)

Federazioni e società sportive dilettantistiche Altri soggetti
attivi nelle province maggiormente colpite: Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi attivi nel resto d’Italia
Ricavi o compensi 2019 NON superiori 50 milioni Ricavi o compensi 2019 superiori 50 milioni
16 aprile Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019
(vedi Altri Soggetti)

Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019

(vedi Altri Soggetti)

Versamenti IVA

sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019

Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019 Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 50% di marzo 2019
16 maggio (vedi Altri Soggetti) Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019

(vedi Altri Soggetti)

Versamenti IVA sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019

Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019 Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 50% di aprile 2019

Tra le altre misure:

  • l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;
  • viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

LE MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata massima di 24 mesi.

Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.

Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

A sostegno dell’export il decreto legge introduce inoltre un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

  • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
  • un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro)

Questa mattina è stata emessa da ABI una circolare per gli istituti di credito (allegato).

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE AZIENDE

Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:

  • possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
  • coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);
  • viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021.

GIUSTIZIA

Con l’attuale decreto viene previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente:

    • il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
    • la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
    • la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.