CIRCOLARE 2 DEL 11 GENNAIO 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA’ FISCALI – PARTE II

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) in vigore dal 01.01.2021

In sintesi

Con la presente circolare si prosegue l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, fornendo un’ulteriore informativa sulle principali novità fiscali e di agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.

La parte II della presente circolare ha lo scopo di analizzare, nei paragrafi che seguono, le ulteriori novità in tema di fiscalità e agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Sospensione versamenti per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche

Articolo 1, commi 36 – 37 della L. 178/2020

Per tali enti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 è stata disposta la sospensione dei termini relativi:

  • ai versamenti di ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Inoltre, si stabilisce che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Da ultimo, viene evidenziato che i versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Società cooperative – tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci

Articolo 1, comma 42 – 43 della L. 178/2020

Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la società cooperativa può applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% all’atto dell’attribuzione delle stesse al capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi:

  • gli imprenditori individuali ex art. 65, comma 1, TUIR;
  • i detentori di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR.

Pertanto, è ridotta dal 26% al 12,50% l’imposizione in capo al socio e la tassazione dei ristorni è anticipata all’atto dell’attribuzione al capitale sociale anziché al rimborso dello stesso.

La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Articolo 1, comma 8 della L. 178/2020

L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L’ulteriore detrazione:

  • spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
  • decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;

Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

  • verificandone le condizioni di spettanza;
  • ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Lavoratori senza sostituto d’imposta

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

Lavoratori impatriati

Articolo 1, comma 50 della L. 178/2020

È disposta la fruizione dell’estensione per ulteriori cinque periodi d’imposta dell’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali del 50% (art. 5, comma 1 lett. c) del DL n. 34/2019):

  • ai soggetti (diversi da quelli che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia) iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno trasferito la propria residenza prima dell’anno 2020 e che
  • alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 147/2015.

L’opzione per la suddetta estensione del regime fiscale di favore può essere esercitata in presenza di determinate condizioni: tali soggetti, infatti, possono optare per l’allungamento temporale dei benefici previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, a seconda del numero di figli minori ed in base alla proprietà di un immobile in Italia.

Nello specifico, è disposta l’estensione del regime fiscale di favore previo versamento di:

  • un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Proroga moratoria finanziamenti PMI

Articolo 1, commi da 248 a 254 della L. 178/2020

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE. In particolare, è prorogata fino al 30/06/2021la moratoria riferita ai rimborsi / pagamenti rateali relativi a:

  • aperture di credito accordate “sino a revoca” e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti: su istanza del debitore;
  • restituzione dei prestiti non rateali;
  • pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti (leasing): su istanza del debitore.

Riallineamento dei valori dell’avviamento

Articolo 1, comma 83 della L. 178/2020

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

Cessione terreni agricoli di valore pari/inferiore a 5.000 €

Articolo 1, comma 41 della L. 178/2020

In sede di approvazione, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021, è previsto che non sia applicata l’imposta di registro fissa (€ 200) di cui all’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, alle cessioni di terreni / pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Tale disposizione è applicabile alle cessioni di terreni / pertinenze di valore pari / inferiore a € 5.000 e qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti,

Proroga – Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

Articolo 1, comma 1123 della L. 178/2020

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parte­ci­pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al­la data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le parte­ci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov­vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa­ri importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego – “plastic tax”

Articolo 1, comma 1084 della L. 178/2020

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

  • l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbrican­te, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti na­zionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
  • l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
  • l’attenuazione del regime sanzionatorio;
  • il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcolorate – “sugar tax”

Articolo 1, comma 1085 della L. 178/2020

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:

  • inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel ter­rito­rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fab­bricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
  • attenuare le sanzioni amministrative previste;
  • differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.

Compensazione telematica crediti/debiti commerciali

Articolo 1, commi da 227 a 229 della L. 178/2020

È previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

Riduzione capitale sociale per perdite

Articolo 1, comma 266 della L. 178/2020

In sede di approvazione è stato disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
  • artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

  • posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3. In tal caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
  • previsto che nelle ipotesi di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025). L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;
  • previsto che fino alla data di assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
  • previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Le principali novità in tema di iva vengono riepilogate qui di seguito.

Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto

Articolo 1, comma 40 della L. 178/2020

Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari bene­ficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del ser­vizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, do­vreb­be applicarsi retroattivamente.

Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19

Articolo 1, commi 452-453 della L. 178/2020

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser­vizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o da­gli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vac­cini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

Termine di registrazione delle fatture attive

Articolo 1, comma 1102 della L. 178/2020

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Modifiche alla disciplina del c.d. esterometro

Articolo 1, commi 1103-1104 della L. 178/2020

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Inoltre, sempre dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre). É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Articolo 1, comma 1105 della L. 178/2020

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elet­tronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes­sera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei con­fronti delle persone fisiche.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Articolo 1, comma 1108 della L. 178/2020

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si­stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nel caso in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Articolo 1, commi da 1109 a 1115 della L. 178/2020

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE

Dall’1.1.2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
  • annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza­zio­ne/tra­smissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in­com­pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT, ossia il cd. “Registratore telematico”. Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI

È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:

  • mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
  • emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015. È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri. È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

È, infine, da ricordare che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA

Articolo 1, commi dal 1079 al 1083 della L. 178/2020

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la fa­coltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elet­tro­nica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.