CIRCOLARE 12 DEL 15 FEBBRAIO 2021

IL NUOVO CALENDARIO PER L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONCHE

Rif. normativi

e di prassi:

D.M. 4 dicembre 2020

In sintesi

Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

A partire dalle fatture emessa da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

 

IN BREVE

Il D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.

Calendario dei versamenti
TRIMESTRE SCADENZA
I trimestre 2021 31 maggio
II trimestre 2021 30 settembre
III trimestre 2021 30 novembre
IV trimestre 2021 28 febbraio (anno successivo)

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.

I codici tributo da utilizzare sono:

TRIMESTRE CODICE TRIBUTO
I trimestre 2021 2521
II trimestre 2021 2522
III trimestre 2021 2523
IV trimestre 2021 2524

SANZIONI

La sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, secondo cui “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo“.

Si precisa, inoltre, che la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 da ultimo richiamata, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa:

  • è comunicata dall’Agenzia delle entrate, insieme all’eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, ed agli interessi, ai sensi dell’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019;
  • è ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di trenta giorni, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.