CIRCOLARE 25 DEL 14 GIUGNO 2021
L’IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2021
Rif. normativi
e di prassi: |
DL n. 90/2014 |
In sintesi
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.
Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso
- i consorzi e le società consortili
- gli enti pubblici economici
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
- società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
MISURE DEL DIRITTO CAMERALE 2021
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede | Unità | |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani,
coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
€ 44,00 | € 8,80 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
Società semplici non agricole | € 100,00 | € 20,00 |
Società semplici agricole | € 50,00 | € 10,00 |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
Soggetti iscritti al REA | € 15,00 | |
Imprese con sede principale all’estero | ||
Per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 |
Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE |
da euro 0,00 ad euro 100.000,00 | 200,00 (importo fisso) |
oltre 100.000,00 ad euro 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 ad euro 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 ad euro 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 ad euro 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 ad euro 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 ad euro 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità | 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.