CIRCOLARE 26 DEL 28 GIUGNO 2021

SOSTEGNI BIS – NUOVO BONUS SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Rif. normativi

e di prassi:

Articolo 32, DL n. 73/2021 – Articolo 125 DL n. 34/2020; CM 20/2020 e CM 25/2020

In sintesi

Il D.L. “Sostegni-bis”, al fine di favorire la riapertura delle attività, ha reintrodotto il cd. “bonus Sanificazione”, con alcune modifiche:

Spettanza:

– nella misura del 30% (in luogo del precedente 60%) fino ad un massimo di €. 60.000 (in luogo del precedente limite di €. 80.000), per un massimale di spesa pari a €. 200.000 (in luogo di €. 100.000);

– per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 nel limite dello stanziamento di fondi di €. 200 milioni per l’anno 2021.

Spese ammesse: permangono quelle riferite:

– alla sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati

– all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altri dispositivi volti garantire la salute dei

lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per covid-19.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali (compresi Terzo Settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti);
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale se in possesso dell’apposito codice identificativo ex art. 13-quater, co. 4, DL 34/2019 (c.d. “B&B”).

A titolo esemplificativo:

  • ditte individuali, società di persone/di capitale ed enti commerciali (a prescindere dal regime contabile);
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • professionisti e studi associati;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • soggetti in regime forfetario (Legge n. 190/2014) o in regime di “vantaggio” (art. 27, co. 1 e 2. D.L. 98/2011);
  • imprese agricole, sia che determinano il reddito su base catastale sia che producono reddito d’impresa;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo;

AMBITO OGGETTIVO

Il credito d’imposta spetta per le spese “sostenute” nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 e non è richiesta la “tracciabilità” del pagamento.

Si deve trattare di spese riguardanti:

A) la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività e degli strumenti a tal fine utilizzati;

B) l’acquisto di DPI ed altri dispositivi di prevenzione dal contagio.

La norma fornisce una elencazione delle tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate.

ALCUNI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

  1. dispositivi di protezione individuale (cd. “DPI”) quali mascherine, visiere/occhiali protettivi, e simili.

Per essi:

  • le norme nazionali richiedono la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE;
  • sono agevolabili solo in presenza della relativa documentazione (che sarà necessario conservare ai fini di eventuali controlli).
  1. articoli di abbigliamento protettivo.

Non è necessario siano destinati solo agli operatori sanitari, potendo soddisfare molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione:

  • guanti, tute di protezione, copriscarpa, eccetera;
  • sempreché conformi ai requisiti della normativa UE.
  1. attrezzatura di protezione.

anche in tal caso può avere un impiego anche “non sanitario”, purché l’utilizzo avvenga all’interno dell’attività. Esempi: barriere e pareti divisorie (in plexiglas o meno).

Attenzione: in generale, l’ordinaria pulizia di impianti di condizionamento non rientra tra quelle “di sanificazione”, mentre la spesa diversa da quella sostenute per l’ordinaria prassi di manutenzione di impianto e relativi filtri (pulizia/sostituzione stagionale), finalizzata ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” (es: con sostituzione di filtri di classe superiore) rientra tra le spese agevolate (CM 25/2020).

MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI spetta:

  • nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021;
  • fino ad un credito d’imposta massimo di € 60.000;
  • nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Quindi, il credito d’imposta spetta, quindi, per un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 200.000 (200.000 x 30% = 60.000).

OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITI D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile – successivamente al sostenimento delle spese – alternativamente:

  • in compensazione, mediante l’utilizzo del modello F24
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2021, quindi, nel modello Redditi 2022); il contribuente può utilizzare il credito d’imposta per abbattere l’IRPEF/IRES calcolata nell’ambito della dichiarazione.

L’eventuale credito “residuo”:

  • potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi;
  • ma, in assenza di una espressa indicazione normativa, non potrà essere richiesto a rimborso.

Limiti di utilizzo: al credito d’imposta non si applicano:

  • il limite generale di utilizzabilità nel Modello F24 (art. 34, L.388/2000) pari a 700.000 euro (elevato a € 1 milione per l’anno 2020 ed a € 2 milioni per l’anno 2021 dal medesimo DL Sostegni-bis);
  • il limite di €. 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.

RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • non è imponibile ai fini dei redditi e dell’Irap
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Come anticipato, un Provvedimento dell’Agenzia Entrate dovrà definire i criteri e le modalità di applicazione, nonché le modalità di fruizione del credito d’imposta (inclusa la decorrenza del suo utilizzo) anche al fine del rispetto del limite di spesa indicato.