CIRCOLARE 29 DEL 19 LUGLIO 2021

DAL 1° GENNAIO 2022 SOPPRESSIONE DELL’ESTEROMETRO

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 1, comma 3-bis, D. Lgs 127/2015

Art. 1, comma 1103, L. 178/2020

Provvedimento 30/04/2018

In sintesi

A partire dal 01.01.2022 verrà meno la modalità di invio trimestrale dei dati delle fatture transfrontaliere all’Agenzia Entrate e l’ultimo trimestre 2020 andrà inviato entro il 01.02.2022.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1 co. 3-bis del D. Lgs 127/2015).

Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi che:

  • non sono stabiliti in Italia ma solamente identificati ai fini IVA mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale;
  • operano in base al regime c.d. “di vantaggio” o “dei minimi” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e regime forfettario (art. 1 co 54 ss. della L. 190/2014)

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01.01.2022

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

OPERAZIONI ATTIVE verso i soggetti non stabiliti in Italia

  • Fatture immediate: entro i normali termini fissati per l’emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi – 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
  • Fatture differite: entro il 15 del mese successivo

OPERAZIONI PASSIVE ricevute da cedente/prestatore estero

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

La comunicazione, originariamente effettuata su base mensile, ha assunto periodicità trimestrale (art. 16, co. 1-bis, DL 124/2019).

L’invio dei dati deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, avendo riguardo:

  • alla data del documento emesso;
  • o alla data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Si riepilogano qui di seguito le scadenze:

PERIODO D’IMPOSTA SCADENZA DELLA COMUNICAZIONE
2020
IV trimestre 2020 01/02/2021
2021
I trimestre 2021 30/04/2021
II trimestre 2021 02/08/2021
III trimestre 2021 02/11/2021
IV trimestre 2021 31/01/2022

In relazione, invece, al tipo di operazione, si individua il momento di effettuazione delle operazioni ai fini dell’emissione della fattura elettronica

TIPO DI OPERAZIONE NORMA MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
CESSIONE DI BENI MOBILI Art. 6, co. 1, DPR 633/72 CONSEGNA/SPEDIZIONE DEL BENE

(o data successive in presenza di clausole contrattuali differite)

PRESTAZIONI DI SERVIZI Art. 6, co. 3, DPR 633/72 REGOLAZIONE FINANZIARIA DELL’OPERAZIONE

(pagamento del corrispettivo da parte del committente)

PRESTAZIONI DI SERVIZI GRATUITE Art. 6, co. 3, 2° p., DPR 633/72

Art. 6, co. 3, DPR 633/72

MOMENTO IN CUI SONO RESE

Deroga: nel mese successivo a quello in cui sono resi, per prestazioni di servizi effettuate per uso personale/familiare dell’imprenditore di carattere periodico/continuativo

PRESTAZIONI GENERICHE DA/VERSO SOGGETTI PASSIVI UE/EXTRAUE Art. 6, co. 6, DPR 633/72 MOMENTO IN CUI SONO ULTIMATE

(o al momento dell’incasso, se antecedente) Servizi carattere periodico o continuativo: alla data di maturazione dei corrispettivi (o al termine dell’anno se di carattere ultrannuale)

CESSIONI DI BENI IMMOBILI Art. 6, co. 4, DPR 633/72 STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA

Non rileva né la data di stipula del preliminare, né il momento in cui si verifica la trascrizione dell’atto.

OPERAZIONI DA COMUNICARE

Costituiscono oggetto della comunicazione i dati relativi a tutte:

  • le cessioni di beni
  • e le prestazioni di servizi

verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

L’obbligo ricorre a prescindere:

  • dalla natura della controparte (soggetto passivo IVA o soggetto privato)
  • dal requisito di territorialità dell’operazione (dunque, vanno comunicate anche le operazioni escluse da IVA in Italia)

ESCLUSIONI

Sono escluse le operazioni per le quali è stata:

  • emessa una bolla doganale (es. importazioni ed esportazioni);
  • emessa o ricevuta una fattura elettronica, trasmessa mediante SDI;
  • sono escluse anche le cessioni nei confronti di viaggiatori extra UE ex art. 38-quater del DPR 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.

OPERAZIONI ATTIVE

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali, il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo Codice destinatario, i 7 caratteri “XXXXXXX”;

Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000.

Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Posto che la finalità è solo di natura contabile ed SDI non provvederà alla consegna di tali fatture resta a carico dell’azienda emittente l’onere di consegna ai propri clienti esteri delle copie di cortesia.

OPERAZIONI PASSIVE

In relazione alle fatture passive, invece, il fornitore estero continuerà ad emetterle secondo le modalità concordate tra le parti. In questo caso il soggetto passivo, che riceverà una fattura (cartacea, PDF, EDI o Peppol) dal suo fornitore estero, dovrà:

  • generare un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo SdI;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione IVA.

In particolare, il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2, Dpr 633/72

I sopra citati codici TD svolgono una duplice funzione:

  • permettono di gestire gli obblighi di integrazione degli aspetti IVA sui documenti di acquisto dall’estero
  • e assolvono all’obbligo dell’esterometro.

SANZIONI

L’omessa o errata trasmissione dei dati continuerà a comportare l’irrogazione di una sanzione:

  • FISSA di € 2,00 per ciascuna fattura – entro il limite massimo di € 400,00 mensili;
  • RIDOTTA ALLA META’ pari ad € 1,00 – entro il limite massimo di € 200,00, se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.