CIRCOLARE 33 DEL 20 SETTEMBRE 2021

AMPLIATI I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI

AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Rif. normativi

e di prassi:

DM 16/07/2021

In sintesi

Con uno specifico Decreto il MEF ha ampliato la platea dei soggetti obbligati all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, l’invio dei dati in esame è stato esteso ai soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.

I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021 dovranno essere inviati al STS entro il prossimo 31.1.2022.

Dal 2015, con il D.Lgs. n. 175/2014, è stato introdotto, a carico dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisichel’obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato.

Nel corso del tempo, con appositi Decreti, la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento è stata ampliata, come di seguito esposto.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI SPESE SANITARIE AL STS
Dal 2015 Medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all’erogazione di servizi sanitari.
Dal 2016 Strutture sanitarie autorizzate non accreditate, “parafarmacie”, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari.
Dal 2019
  • Iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di dietista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di logopedista;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di podologo;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • iscritti all’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • iscritti all’Albo dei biologi.

La disciplina relativa alle modalità di invio telematico al STS dei dati, della relativa consultazione da parte dei contribuenti nonché delle modalità di conservazione degli stessi da parte dell’Amministrazione finanziaria, è contenuta nei DDMM 31.7.2015, 27.4.2018, 19.9.2020 e 29.1.2021 ai quali l’art. 2 del Decreto in esame rinvia e nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 29.7.2016, 15.9.2016 e 25.1.2017.

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI DAL 2021

Con la pubblicazione sulla G.U. 3.8.2021, n. 184 del DM 16.7.2021 l’obbligo di invio dei dati in esame è stato esteso agli iscritti agli Elenchi speciali delle professioni sanitarie, di seguito elencati.

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI SPESE SANITARIE AL STS
Dal 2021
  • Iscritti all’elenco speciale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • iscritti all’elenco speciale di tecnico audiometrista;
  • iscritti all’elenco speciale di tecnico audioprotesista;
  • iscritti all’elenco speciale di tecnico ortopedico;
  • iscritti all’elenco speciale di dietista;
  • iscritti all’elenco speciale di tecnico di neurofisiopatologia;
  • iscritti all’elenco speciale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria / perfusione cardiovascolare;
  • iscritti all’elenco speciale di igienista dentale;
  • iscritti all’elenco speciale di fisioterapista;
  • iscritti all’elenco speciale di logopedista;
  • iscritti all’elenco speciale di podologo;
  • iscritti all’elenco speciale di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • iscritti all’elenco speciale di terapista della neuro / psicomotricità dell’età evolutiva;
  • iscritti all’elenco speciale di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • iscritti all’elenco speciale di terapista occupazionale;
  • iscritti all’elenco speciale di educatore professionale;
  • iscritti all’elenco speciale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • iscritti all’elenco speciale di massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ex Legge n. 403/71.

La Federazione nazionale degli Ordini sopra elencati / Ordine dei biologi rende disponibile al STS l’elenco dei soggetti iscritti e quindi potenzialmente tenuti all’adempimento in esame con riferimento alle spese sanitarie delle persone fisiche sostenute a decorrere dall’1.1.2021.

I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021 dovranno essere inviati al STS entro il 31.1.2022.

Anche per i nuovi soggetti obbligati, pertanto, trovano applicazione le modalità di invio dei dati previste per i soggetti già tenuti a comunicare i dati al STS