CIRCOLARE 39 DEL 22 NOVEMBRE 2021

PUBBLICATO IL DECRETO CHE SEGNA L’AVVIO DEL RUNTS

Rif. normativi

e di prassi:

D.M. Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021

In sintesi

Con la pubblicazione del D.M. Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021 viene finalmente sancito da domani 23 novembre 2021 l’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la cui istituzione presso il MLPS è prevista dall’articolo 45, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si tratta a tutti gli effetti di una “prima fase” nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nel successivo articolo 54 del Codice del Terzo settore, viene in primo luogo definito il processo di trasmigrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole:

  • organizzazioni di volontariato (ODV);
  • associazioni di promozione sociale (APS);

esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Ma non solo, in quanto al sesto comma dell’unico articolo del nuovo D.M. 561/2021 viene stabilito che a partire dal 24 novembre 2021 potrà essere effettuata la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1 del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (Regolamento di funzionamento del RUNTS) da parte dei soggetti diversi dai precedenti che vorranno acquisire la nuova qualifica di ETS (Ente del Terzo settore).

Relativamente agli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus, invece, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una separata comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui l’Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall’articolo 34, commi 1 e 2, D.M. 106/2020, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all’anagrafe delle Onlus. Si tenga poi presente che ai sensi del comma 3 del successivo articolo 38 del regolamento, con l’avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.

Il processo di migrazione al RUNTS di ODV e APS

Tornando alle ODV e alle APS, ovvero ai soggetti definiti al pari dello Onlus “ETS di diritto” nonché destinatari di un regime transitorio che decorre fin dal 1° gennaio 2018, è con il citato D.M. 106/2020 che, all’interno del Titolo VIII rubricato “Il popolamento iniziale del RUNTS” viene all’articolo 30 richiamato il provvedimento che deve definire il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Termine che, secondo quanto prevede il primo comma dell’unico articolo del recentissimo D.M. 561/2021 è individuato nel prossimo 23 novembre 2021.

A partire da tale data e fino al 21 febbraio 2022 (quindi, con un periodo di 90 giorni) gli uffici delle regioni e province autonome:

  • provvederanno agli adempimenti di cui all’art.31, comma 1 del citato Regolamento ovvero i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicheranno telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all’allegato tecnico C del D.M. 106/2020, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
  • provvederanno agli adempimenti di cui all’articolo 31, comma 2 del D.M. 106/2020 ovvero i dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021 saranno comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.

Relativamente al processo di trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS, gli articoli 32 e 33 del D.M. 106/2020 prevedono un termine di 30 giorni successivi al termine di cui precedente articolo 30 (23 novembre 2021) entro il quale l’ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all’allegato tecnico C:

  • i dati delle APS nazionali già iscritte al giorno antecedente il suddetto termine (22 novembre 2021), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (l’ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a 100 enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione del RUNTS riferita alle “reti associative”);
  • i dati delle APS ivi iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente il suddetto termine (22 novembre 2021), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l’associazione nazionale di riferimento.

Sarà quindi entro il 23 dicembre 2021, come confermato dal terzo comma dell’unico articolo del D.M. 561/2021, che l’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS provvederà agli adempimenti sopra descritti. Entro il 21 febbraio 2022 L’ufficio completa il trasferimento degli atti riguardanti le APS ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del D.M. 106/2020 che prevede:

Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l’ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro i 90 giorni successivi al termine di cui all’articolo 30, copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all’avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell’Ufficio di provenienza. Qualora l’amministrazione non sia più in possesso dell’atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l’ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l’articolo 8, comma 5, lettera a), del presente decreto.

Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procederà poi a verificare, entro 180 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo (quindi decorrenti dal 21 febbraio 2022), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedimentali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni. Infine, come ribadito dal quinto comma articolo unico del recentissimo decreto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2 del D.M. 106/2020, i registri delle ODV e delle APS di cui alle rispettive Leggi quadro n. 266/1991 e n. 383/2000, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 23 novembre 2021; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto.