CIRCOLARE 2/2022 DEL 10 GENNAIO 2022

NUOVO LIMITE ALL’UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 49, D.Lgs. n. 321/2007

In sintesi

La soglia limite per l’utilizzo del contante scende ancora; per effetto di quanto previsto dall’articolo 49, D.Lgs. n. 321/2007, dal 1° gennaio 2022 saranno vietati i trasferimenti di denaro contante di importo superiore ad € 1.000.

La soglia limite oltre cui il trasferimento di denaro contante è vietato ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni; in particolare, per effetto di quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007, il limite è pari:

  • ad € 2.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
  • ad € 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Fino al 30 giugno 2020 il limite era fissato ad € 3.000.

Dal 1° gennaio 2022 non è pertanto possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contanti, di importo pari o superiore a € 1.000,00; eventuali trasferimenti eccedenti tali limiti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati quali Banche, Poste, ecc.

Si noti, tuttavia, che per effetto di quanto previsto dall’articolo 5-quater, D.L. n. 146/2021, il limite applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambiavalute rimane pari ad € 3.000.

L’utilizzo del denaro contante

Come sopra accennato, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.

Nozione di “soggetti diversi”

Il MEF, in risposta ad una FAQ (17 gennaio 2018) ha chiarito che con le parole “soggetti diversi” il legislatore fa riferimento ad entità giuridiche distinte; rientrano nella disciplina sull’uso del contante, ad esempio, i trasferimenti intercorsi:

  • tra due società;
  • tra il socio e la società di cui questi fa parte;
  • tra società controllata e società controllante;
  • tra legale rappresentante e socio;
  • tra due società aventi lo stesso amministratore;
  • tra una ditta individuale ed una società, quando le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Nozione di “valore complessivo”

La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.

Secondo quanto chiarito dal MEF in risposta ad una FAQ (17 gennaio 2018), l’avverbio “complessivamente” va riferito al valore da trasferire; di conseguenza, il divieto in oggetto riguarda il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 1.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia stato effettuato attraverso uno solo di tali mezzi di pagamento, o cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Diversamente, il divieto non si applica nel caso in cui:

  • il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome;
  • una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (es. contratto di somministrazione);
  • il frazionamento sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale).

Regime sanzionatorio

All’inosservanza delle disposizioni sopra illustrate in materia di limitazione all’uso del contante si applicano le sanzioni previste dall’articolo 63, D.Lgs. n. 231/2007.

Il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per un valore complessivamente superiore ad € 1.000 è in ogni caso efficace; tuttavia, in tal caso si applica la sanzione da € 1.000 ad € 50.000.

Si noti che il minimo edittale della sanzione prevista dall’articolo 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di denaro contante superiore al limite è stato rimodulato, prevedendo una sanzione minima pari a:

  • € 2.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • € 1.000,00 per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

Per le violazioni che riguardano importi superiori ad € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali; in tal caso, quindi, la sanzione va da € 5.000 ad € 250.000.

Operazioni da monitorare

Le violazioni oggetto di segnalazione contemplate dall’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e dall’articolo 50 risultano le seguenti:

Art. 49, comma 1

trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera per somme complessivamente pari o superiori a € 1.000;

Art. 49, comma 5

assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

Art. 49, comma 6

assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente non girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;

Art. 49, comma 7

assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

Art. 49, comma 12

trasferimento o mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018 di libretti di deposito bancari o postali al portatore;

Art. 50, comma 1

apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

Art. 50, comma 2

utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Le potenziali fattispecie più frequenti che devono essere monitorate sono rappresentate dalle seguenti operazioni:

  • pagamenti di fatture;
  • finanziamenti soci-società;
  • distribuzioni di utili ai soci.