CIRCOLARE 5/2022 DEL 12 GENNAIO 2022

NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Rif. normativi

e di prassi:

L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

In sintesi

In sede di conversione in legge del cd. Decreto Fisco-Lavoro, viene introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

La norma introdotta tratta il tema delle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale; in sede di accesso dell’Ispettorato del Lavoro, ai fini del computo dei lavoratori irregolarmente occupati presenti sul luogo di lavoro, si devono conteggiare anche i lavoratori eventualmente inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, senza che ne sussistano le condizioni richieste dalla normativa.

Al fine di monitorare e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, a partire dal 21 dicembre 2021 il committente ha l’obbligo di comunicare preventivamente rispetto all’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’avvio dell’attività lavorativa dei lavoratori autonomi occasionali.

Tale comunicazione avviene mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità operative in materia di lavoro intermittente (art. 15, comma 3, D.lgs. 81/2015).

In caso di violazione dell’obbligo, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Si riporta di seguito il link alla Nota diffusa ieri dall’Ispettorato del Lavoro relativamente alle modalità di comunicazione delle prestazioni occasionali (Clicca qui)