CIRCOLARE 22/2022 DEL 06 GIUGNO 2022

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL UCRAINA

PRINCIPALI NOVITÀ

Rif. normativi

e di prassi:

DL 21.3.2022 n. 21 convertito nella L. 20.5.2022 n. 51

In sintesi

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67 ed entrato in vigore il 22.3.2022, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

Il DL 21.3.2022 n. 21 è stato convertito nella L. 20.5.2022 n. 51, pubblicata sulla G.U. 20.5.2022 n. 117 ed entrata in vigore il 21.5.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 21/2022.

1 DETRAZIONI “EDILIZIE” – IMPRESE CHE EFFETTUANO I LAVORI – CERTIFICAZIONE SOA

Per effetto dell’art. 10-bis del DL 21/2022 convertito, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, per i lavori di importo su­pe­riore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al co. 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’esecuzione deve essere affidata:

  • a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di ap­­­palto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’atte­stazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016;
  • a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Le suddette disposizioni non si applicano:

  • ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022);
  • ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).

Possesso della certificazione SOA

Dall’1.7.2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi pre­visti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di ap­palto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qua­lificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000,00 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dall’1.7.2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi “op­ta­bili” previsti dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

2 DETRAZIONI “EDILIZIE” – INTERVENTI EDILI INIZIATI DAL 28.5.2022 -INDICAZIONE DEL CCNL APPLICATO DAL DATORE DI LAVORO

Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l’art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021 prevede che per be­ne­fi­ciare delle detrazioni per interventi “edilizi” venga indicato il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (c.d. “bonus barriere al 75%”), 120 (credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro) e 121 del DL 34/2020 (interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo), nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus fac­ciate”), nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.

Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i “la­vori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il cui importo è “com­plessivamente superiore a 70.000 euro”. L’unica modifica apportata dall’art. 23-bis del DL 21/2022 convertito che potrebbe avere un impatto sostanziale rispetto al testo previgente potrebbe essere l’aggiunta dell’avverbio “complessivamente”.

3 AVVISI BONARI – TERMINE DI PAGAMENTO – ELEVAZIONE A 60 GIORNI

Nel caso in cui venga effettuata la liquidazione automatica della dichiarazione (il caso classico si ha quando le imposte sono state dichiarate ma non sono state versate), al contribuente viene notificato il c.d. “avviso bonario”.

Ciò comporta l’irrogazione di sanzioni nella misura del 30%, che, se gli importi sono pagati entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, sono ridotte a un terzo (10%).

Con l’art. 37-quater del DL 21/2022, inserito in sede di conversione, si è esteso il suddetto termine da 30 a 60 giorni, per il periodo intercorrente tra il 21.5.2022 (entrata in vigore della legge di conversione) e il 31.8.2022.

La relazione tecnica presentata in occasione del maxiemendamento in sede di conversione del DL 21/2022 prevede che il maggior termine di 60 giorni non opera se gli importi vengono pagati in forma rateale. In altre parole:

  • può fruire del maggior termine di 60 giorni solo chi paga in unica soluzione;
  • in caso di opzione per la rateizzazione, la prima rata deve comunque essere pagata nei 30 giorni.

4 BONUS CARBURANTE PER I DIPENDENTI – ESTENSIONE

L’art. 2 del DL 21/2022, come modificato in sede di conversione, prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti da tutti i datori di lavoro privati (e non solo, come nella versione originaria della norma, da aziende private) ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

5 ACCISE E IVA SU BENZINA, GASOLIO, GPL E GAS NATURALE – PRO­ROGA AGEVOLAZIONI

L’art. 1 del DL 21/2022 aveva rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato co­me carburante nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si è applicata dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

Con il DM 18.3.2022, inoltre, era stata stabilita la riduzione dell’accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

  • a 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

Successivamente, la riduzione delle predette aliquote di accisa è stata confermata per il periodo:

  • dal 22.4.2022 (21.4.2022 per il GPL usato come carburante) al 2.5.2022, ai sensi del DM 6.4.2022;
  • dal 3.5.2022 all’8.7.2022, ai sensi del DL 2.5.2022 n. 38.

Nell’art. 1-bis del DL 21/2022, inserito in sede di conversione, è stato sostanzialmente trasposto il contenuto del suddetto DL 38/2022, che è stato contestualmente abrogato con salvezza dei relativi effetti; pertanto, dal 3.5.2022 e fino all’8.7.2022, le aliquote di accisa sono rideterminate nella misura di:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

6 SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIBERO PROFESSIONISTA IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19

L’art. 12-bis del DL 21/2022 convertito estende retroattivamente la sospensione dei termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione, da parte di professionisti col­piti dall’infezione da COVID-19 (art. 22-bis del DL 41/2021, in vigore dal 22.5.2021), agli eventi verificatisi dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31.1.2020).

Di conseguenza, non sono dovuti interessi né sanzioni di regola dovute in caso di inadempimento anche per gli inadempimenti realizzatisi tra il 31.1.2020 e il 21.5.2021, ma non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati.

Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere og­getto di riesame o annullamento.

Provvedimento attuativo

Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno stabilite con un successivo decreto interministeriale.

7 COMUNICAZIONI DI AVVIO ATTIVITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – MODIFICHE

L’art. 12-sexies del DL 21/2022, introdotto in sede di conversione, modifica l’art. 14 del DLgs. 81/2008 in materia di comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale con riguardo alle modalità di adempimento di tale obbligo nonché ai soggetti esclusi.

7.1 MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

L’art. 12-sexies modifica l’art. 14 del DLgs. 81/2008 nella parte in cui prevede quale canale di invio della comunicazione in questione “SMS e posta elettronica”, sostituendo tale inciso con il termine “modalità informatiche”. Da tale modifica consegue che la piattaforma telematica dedicata, presente su “Servizi Lavoro” e accessibile tramite SPID e CIE dal 28.3.2022, diviene l’unico canale valido per la trasmissione della comunicazione obbligatoria.

7.2 SOGGETTI ESCLUSI

La norma dispone espressamente la non obbligatorietà della comunicazione rispetto alle prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, in quanto soggette a diversa comunicazione UniLav ex art. 9-bis del DL 510/96.

8 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

L’art. 8-bis del DL 21/2022 convertito estende a 30 mesi il periodo di preammortamento per i fi­nan­ziamenti, garantiti dal Fondo di garanzia PMI (art. 13 del DL 23/2020):

  • di importo non superiore a 30.000,00 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020;
  • di importo superiore a 25.000,00 euro, di cui all’art. 13 co.1 lett. p-bis) del DL 23/2020.

La disciplina anteriore prevedeva che il rimborso del capitale avesse inizio non prima di 24 mesi dall’erogazione per la prima tipologia di finanziamenti e non oltre i 24 mesi per la seconda.

9 PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L’art. 10-ter del DL 21/2022 convertito proroga al 30.9.2022 le autorizzazioni per l’utilizzazione tem­poranea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’art. 9-ter co. 4 e 5 del DL 137/2020:

  • salvo disdetta dell’interessato;
  • purché sia stato corrisposto il canone unico di cui all’art. 1 co. 816 della L. 160/2019.

I Comuni possono comunque prevedere l’esenzione o la riduzione del pagamento del canone unico per i predetti pubblici esercizi che utilizzano il suolo pubblico.

10 PROROGA DELLE SEMPLIFICAZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L’art. 22-quater del DL 21/2022 convertito, derogando alla disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (DPR 160/2010), consente, dall’1.7.2022 al 30.9.2022, la presentazione in via te­le­matica, all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, delle domande di:

  • nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico;
  • ampliamento delle superfici già concesse.

La disposizione prevede inoltre che, dall’1.7.2022 al 30.9.2022, non è subordinata alle au­to­riz­za­zioni del Ministero della Cultura o del Soprintendente (artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004) la posa in opera temporanea:

  • di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della L. 287/91 (pubblici esercizi);
  • su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico;
  • da parte dei soggetti che hanno presentato le suddette domande.

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è inoltre disapplicato il limite temporale ex art. 6 co. 1 lett. e-bis) del DPR 380/2001, relativo all’applicazione della disciplina per l’attività di edilizia libera.

11 NOTIFICA PER LE ESPORTAZIONI DI MATERIE PRIME CRITICHE

L’art. 30 del DL 21/2022 introduce l’obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.

La notifica deve essere effettuata, almeno 20 giorni prima dell’avvio dell’esportazione (termine così elevato in sede di conversione in legge rispetto ai precedenti 10 giorni), al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa dell’operazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni singola operazione.