In base a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio, D.lgs 25 maggio 2017, n 90, a breve le società di capitale, i trust e le persone giuridiche private saranno chiamate a comunicare i/i loro Titolari Effettivi al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.

Sull’argomento sono stati già emanati tre decreti attuativi ed è ormai prossima l’adozione di un provvedimento del Ministero delle Imprese e del made in Italy con cui sarà resa nota anche la data a partire dalla quale scatterà il termine di 60 giorni per l’adempimento di prima iscrizione del Titolare Effettivo da parte dei soggetti interessati.

Chi è il titolare effettivo
Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’impresa o ne risulta beneficiaria.

Quali sono i soggetti obbligati ad assolvere l’adempimento ovvero la comunicazione del Titolare Effettivo

  1. le imprese dotate di personalità giuridica, anche se costituite in forma consortile (Spa, Srl, Sapa, Coop);
  2. le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  3. i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Come comunicare al Registro Imprese il Titolare Effettivo
La comunicazione del Titolare Effettivo al Registro Imprese deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso l’applicativo DIRE, con la presentazione di una pratica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Attenzione: Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione del titolare effettivo. Solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi (es: commercialista incaricato dell’invio della pratica) possono solo provvedere alla trasmissione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella distinta di accompagnamento ai fini della domiciliazione.

Visto il breve termine concesso dalla normativa per l’invio della comunicazione, 60 giorni, è opportuno verificare fin da ora il funzionamento del proprio dispositivo di firma digitale oppure, se ancora non posseduto, farne richiesta quanto prima, anche allo scopo di evitare possibili ritardi nel rilascio a fronte di un aumento della domanda.