CIRCOLARE 3/2024 DEL 15 GENNAIO 2024

LEGGE DI BILANCIO 2024 – NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO E PREVIDENZA

Rif. normativi

e di prassi:

L. 213/2023 (pubblicata in G.U. del 30/12/2023 n. 303, S.O. n. 40)

In sintesi

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità in tema di lavoro e previdenza previste dalla Legge di Bilancio 2024.

Sommario

  1. Fringe benefits (art. 1 co. 16-17)
  2. Detassazione premi di risultato (art. 1 co. 18)
  3. Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1 co. 15)
  4. Decontribuzione per le lavoratrici con figli (art. 1 co. 180-182)
  5. Congedo parentale (art. 179)
  6. Incremento aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (art. 168-176)
  7. Disposizioni in materia pensionistica (art. 1 co. 125)
  8. Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1 co. 126)
  9. Misure di flessibilità in uscita (art. 1 co. 136-140)

1 Fringe benefits

Viene previsto per l’anno 2024:

  • l’innalzamento del limite di esenzione IRPEF da 258,23 € (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000,00 € per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000,00 € per gli altri lavoratori dipendenti;
  • l’inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute sopra indicate riguardano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

2 Detassazione premi di risultato

Così come accaduto per il 2023, anche per il 2024 viene prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Tale agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5%, e concerne esclusivamente le somme corrisposte in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.

Il limite annuo complessivo ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 € (lordi), elevato a 4.000 € per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è inoltre subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 €.

3 Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

La Legge di Bilancio 2024 ripropone, seppur con qualche modifica, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente ampliato e prorogato con riferimento al 2023.

Con riferimento al 2024 è previsto un esonero sull’aliquota dei contributi IVS dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, nelle seguenti misure:

  • 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923,00 €
  • 6% se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra 1.923,00 € e 2.692,00 €.

La novità rispetto alle versioni precedenti riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre.

Nella formulazione prevista della norma, infatti, è indicato chiaramente che l’esonero è riconosciuto “senza effetti sul rateo di tredicesima“.

4 Decontribuzione per le lavoratrici con figli

Fermo restando quanto illustrato al paragrafo precedente in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, è previsto un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.

Per i periodi di paga dal 01.01.2024 al 31.12.2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

  • nel limite massimo annuo di 3.000,00 €, riparametrato su base mensile;
  • a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 01.01.2024 al 31.12.2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

5 Congedo parentale

Viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.

Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).

6 Incremento aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata

Viene previsto, a decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione Separata pari a 0,35 punti percentuali.

7 Disposizioni in materia pensionistica

La Legge di Bilancio contempla diverse disposizioni in materia di pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori “contributivi puri”, cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In particolare:

  • Modifica dei requisiti per la pensione di vecchiaia: viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi. Nello specifico, con la modifica apportata si prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia potrà essere conseguito a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale;
  • Modifiche dei requisiti per la pensione anticipata:
    • viene rimodulata la misura minima posta come condizione per il pensionamento anticipato a cui accedono coloro che hanno raggiunto 20 anni di contributi e 64 anni di età. In particolare, per la generalità dei soggetti, viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte l’assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato. La misura resta pari a 2,8 per le donne con un figlio, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
    • viene previsto che il trattamento di pensione anticipata sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
    • viene disposto che il trattamento di pensione anticipata decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

8 Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Per i lavoratori “contributivi puri” (ovvero: privi di versamenti INPS alla data del 31 dicembre 1995) non titolari di pensione, si prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare (in tutto o in parte), nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, i periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Il pagamento dell’onere per il riscatto potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 €, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

9 Misure di flessibilità in uscita

Per l’anno 2024 si modifica in senso restrittivo l’uscita anticipata dal lavoro con riferimento all’Ape sociale, alla c.d. “Opzione donna” e alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”).

Ape sociale

L’Ape sociale o anticipo pensionistico a carico dello Stato, è un’indennità erogata dall’INPS che ha la funzione

di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni.

Con riferimento a tale istituto, la disposizione in esame dispone:

  • la proroga del regime sperimentale dal 31.12.2023 a tutto il 2024;
  • l’incremento di 5 mesi del requisito anagrafico, fissandolo dunque per tutto il 2024 a 63 anni e 5 mesi.

Si prevede poi che il beneficio in parola non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 € lordi annui.

Opzione donna

Si conferma poi per tutto il 2024 la misura “Opzione donna”, con un aumento di un anno – da 60 a 61 anni – del requisito anagrafico.

Nel dettaglio, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Quota 103

Si riconosce anche per il 2024 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con “Quota 103”, ma con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024.

Al trattamento pensionistico in esame può accedere chi, entro il 31 dicembre 2024, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

Per coloro che hanno maturato i predetti requisiti entro il 31.12.2023 rimane invariato il metodo di determinazione dell’assegno pensionistico così come rimangono invariate le c.d. “finestre” di accesso alla pensione (3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per quelli del pubblico impiego), mentre per coloro che invece maturano i requisiti richiesti nel corso del 2024, pur restando invariati i requisiti anagrafici e contributivi, l’assegno di pensione:

  • viene determinato in via definitiva con il più penalizzante metodo di calcolo contributivo;
  • il suo valore massimo fino all’età di vecchiaia si riduce da 5 a 4 volte quello del trattamento minimo.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico in “Quota 103”, gli iscritti che hanno maturato nel corso del 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (6 mesi per il settore pubblico), mentre coloro che maturano tali requisiti nel 2024 il diritto decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (9 mesi per il settore pubblico).