CIRCOLARE 10/2024 DEL 12 FEBBRAIO 2024

NOVITA’ INTRODOTTE DAL “DECRETO ADEMPIMENTI”

Rif. normativi

e di prassi:

D.Lgs. 8.1.2024 n. 1

In sintesi

Con il D.Lgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. D.Lgs. “Adempimenti”).

Il D.Lgs. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.), ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

L’art. 11 del D.Lgs. 1/2024 prevede l’anticipazione:

  • al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2025, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta). Per il solo 2024 il termine è fissato al 15 ottobre 2024;
  • al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Presentazione della dichiarazione presso un ufficio postale

Resta altresì fermo il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa.

Disciplina transitoria per i soggetti “non solari”

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undi­ce­simo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Estensione dell’ambito applicativo del modello 730

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).

Disposizioni attuative

Le specifiche tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730 saranno stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso.

Estensione della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”

In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che pre­sen­ta­no tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”, con la conseguenza che:

  • possono chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
  • devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.

semestralizzazione dei termini di invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria

L’art. 12 del D.Lgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiara­zio­ne precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come da ultimo modificato dal DM 27.12.2022.

Decreto attuativo

I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata

L’art. 20 del D.Lgs. 1/2024 prevede che i soggetti terzi trasmettano all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.

Decreto attuativo

Le modalità e i termini per la trasmissione di tali dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Il D.Lgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.

1 Riorganizzazione degli ISA

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 1/2024, la periodica attività di revisione degli ISA tiene conto di analisi volte a riorganizzare gli ISA in modo tale che questi strumenti rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO.

2 Incremento dei sistemi per la riduzione degli oneri compilativi dei modelli ISA

Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, con l’art. 6 del D.Lgs. 1/2024 vengono previste:

  • la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici;
  • l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici;
  • l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3 rilascio del software per la compilazione dei modelli ISA

L’art. 7 del D.Lgs. 1/2024 stabilisce che il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile:

  • entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
  • entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.

Regime premiale isa – incremento del limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia

Con l’art. 14 del D.Lgs. 1/2024 è stato elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai fini:

  • della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
  • dei rimborsi IVA.

1 compensazione “orizzontale” dei crediti

Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

  • da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;
  • da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

2 rimborsi iva

Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.

3 operatività dei nuovi limiti

Nonostante il D.Lgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l’operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.

Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l’altro, per la compensazione “orizzontale” e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.

Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all’anno 2023), approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000,00 euro, richiamando il citato provv. 27.4.2023 n. 140005.

modifica alle scadenze per il versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

Ai sensi dell’art. 9 co. 6 del D.Lgs. 1/2024, il versamento cumulativo delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter co. 2-bis del DPR 600/73, nel caso in cui l’ammontare cumulativo sia inferiore a 500,00 euro, deve essere effettuato entro:

  • il 16 giugno (al posto del 30 giugno previsto prima della modifica);
  • e il 16 dicembre (al posto del 20 dicembre previsto prima della modifica).

Le ritenute in esame sono infatti versate mensilmente dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 euro.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Sospensione dell’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 1/2024, è sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

  • degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
  • degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
  • delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate – Modello unico di delega

L’art. 21 del D.Lgs. 1/2024 stabilisce che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà de­legare un intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle En­trate-Riscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.

Durata della delega

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Rinuncia alla delega

L’intermediario potrà rinunciare alla delega del contribuente effettuando una comunicazione esclu­sivamente telematica.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

semplificazione dei versamenti tramite il modello f24

In un’ottica di semplificazione dei versamenti effettuati con il modello F24, gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 1/2024 prevedono la possibilità di:

  • disporre in via preventiva l’addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzare la piattaforma PagoPA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Provvedimenti attuativi

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno stabilite con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Rafforzamento dei servizi digitali

L’art. 22 del D.Lgs. 1/2024 prevede il potenziamento dei canali di assistenza a distanza e dei servizi telematici per:

  • registrare le scritture private (es. registrazione di contratti di locazione);
  • richiedere e ottenere i certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (es. certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, certificato carichi pendenti, certificato unico debiti tributari, ecc.);
  • confrontarsi a distanza con gli uffici dell’Agenzia e scambiarsi documenti relativi alle attività di controllo e accertamento (es. per contraddittorio preventivo e autotutela obbligatoria e/o facoltativa);
  • calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi erariali;
  • effettuare ulteriori adempimenti.

Ai predetti servizi digitali potranno accedere i contribuenti e gli intermediari delegati.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.

contenuti del cassetto fiscale

L’art. 23 del D.Lgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.

I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.