CIRCOLARE 13/2024 DEL 11 MARZO 2024

EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE DAGLI ENTI ISCRITTI AL RUNTS

DA COMUNICARE ENTRO IL 04 APRILE 2024

Rif. normativi

e di prassi:

Provv. 04 marzo 2024
Art. 26, DL n. 73/2022
DM 30/01/2018 e 03/02/2021

In sintesi

Si riepiloga di seguito la disciplina relativa al nuovo obbligo normativo in tema di comunicazione dati delle erogazioni liberali ricevute da Enti iscritti al RUNTS ai fini della cd. precompilata.

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento del 4 marzo 2024, siglato dal direttore dell’Agenzia, che regola, in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore, per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Il documento normativo, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, oltre a recepire le novità introdotte dal richiamato Dm, che tra l’atro ha previsto che le comunicazioni relative alle liberalità ricevute/restituite nel 2023 siano trasmesse entro il prossimo 4 aprile 2024, stabilisce che gli enti tenuti all’invio devono seguire le stesse modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al provvedimento odierno.

La previsione dell’invio della comunicazione entro il 4 aprile, sposta di conseguenza, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.

Disciplina precedente

L’invio dei dati delle erogazioni liberali era già previsto da precedenti decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze, del 30 gennaio 2018 e, da ultimo, del 3 febbraio 2021. Quest’ultimo, in particolare, individuava quali enti tenuti alla trasmissione dei dati le Onlus, le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Disciplina attuale

Successivamente, l’articolo 26 del Dl, n. 73/2022, ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le Onlus e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del Registro unico del Terzo Settore (Runts) e non più dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, dopo la piena operatività del Runts e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il Dm dello scorso 1° marzo, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche a ulteriori enti iscritti nello stesso Runts, che ora possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili.

Si precisa che è stato inoltre chiarito che sono soggetti a tale obbligo tutti gli enti iscritti al RUNTS, se dal bilancio di esercizio di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017 , approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato gli obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.