CIRCOLARE 09/2025 DEL 03 FEBBRAIO 2025

RIDOTTO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2025

Rif. normativi

e di prassi:

Decreto del 10 dicembre 2024

In sintesi

Con Decreto del 10 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ. è fissata al 2% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025”.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, si esaminano talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell’anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 gennaio 2024, effettuato in data 1° febbraio 2025) si dovrà applicare:

  • dal 30 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il tasso del 2,5%,
  • dal 1° gennaio 2025 il tasso del 2%.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del 2% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite

Con Decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato della G.U. del 31 dicembre 2024, è stato previsto che il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo il 2,5% come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024.

Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2% dal 1° gennaio 2025, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L’incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.