CIRCOLARE 13/2025 DEL 03 MARZO 2025

APPROVATA LA CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Rif. normativi

e di prassi:

L. 15/2025 (in conversione del D.L. 202/2024)

In sintesi

Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi, tra cui i più rilevanti riguardano le proroghe del nuovo regime IVA in tema di ETS nonché del divieto di fatturazione elettronica per i soggetti obbligati al Sistema Tessera Sanitaria.

Articolo Contenuto
Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter Tempestività delibere Imu ed eventuale versamento a saldo

Viene modificato l’articolo 1, comma 72, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) per poter considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Irpef, a condizione che siano inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei 2 anni e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 per l’anno 2023 e il 7 febbraio 2025 per l’anno 2024. In particolare, la norma introduce una deroga in riferimento a:

  • articolo 15-ter, D.L. 201/2011; e
  • articolo 1, commi 762 e 767, L. 160/2019.

Ne deriva che la deroga si rende applicabile all’Imu e ai tributi diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 1, comma 73, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), stabilendo che l’eventuale differenza positiva tra l’Imu, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi della deroga introdotta con il comma 2-bis e quella versata entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l’anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l’anno 2024. Nel caso di una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Articolo 3, comma 6 Divieto di fatturazione elettronica per soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Viene prorogato a tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018, previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Articolo 3, comma 10 Iva Terzo settore

Viene sostituito l’articolo 1, comma 683, secondo periodo, L. 234/2021, prevedendo che, in attesa della razionalizzazione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7, L. 111/2023, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021, sono rinviate al 1° gennaio 2026, con la conseguenza che gli enti associativi continueranno anche per il 2025 a beneficiare del precedente regime di esclusione Iva.

Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter Rendicontazione di sostenibilità

Viene previsto che i revisori legali, per l’assunzione di incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nelle more di adozione del Decreto Mef di cui all’articolo 6, comma 1-bis, D.Lgs. 39/2010, possono rilasciare l’attestazione della sostenibilità relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a condizione che abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 39/2010, almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Tali crediti formativi devono essere maturati al 25 febbraio 2025.

Viene, inoltre, stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9, D.Lgs. 254/2016, nonostante l’abrogazione del Decreto per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024.

Trova, altresì, applicazione la relativa disciplina attuativa (regolamento adottato da Consob con deliberazione n. 20267/2018).

Articolo 3, comma 14-sexies Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

Viene estesa l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106, D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni al 31 dicembre 2025.

In particolare, le Spa, Sapa, Srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, per le sole Srl, il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Articolo 3-bis, commi 1 e 2 Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022

Viene prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 è prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 25 febbraio 2025.

Vengono previste, rispetto alle regole di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, L. 197/2022, le seguenti deroghe:

1. la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;

2. il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
  • nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

3. l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

4. le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

Articolo 3-bis, commi 3-5 Differimenti in materia di dichiarazioni fiscali

È stabilito che per il solo 2025, sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti Irpef, Ires e Irap, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998.

Conseguentemente, sempre per l’anno 2025, è previsto il rinvio dal 15 al 30 aprile della data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini Irpef, Ires e Irap.

Infine, sempre per il solo 2025, è differito dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “Isa” di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di CPB di cui al D.Lgs. 13/2024.

Articolo 11, comma 2-bis Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Viene differito al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

Articolo 12 Proroga 5 per mille per le Onlus

Intervenendo sull’articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, viene confermata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità da parte delle Onlus di poter fruire del c.d. regime del 5 per mille.

Articolo 13 Obbligo assicurazione da eventi catastrofali

Modificando l’articolo 1, comma 101, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio per il 2024), l’obbligo previsto per le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione “Attivo”, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cod. civ. direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, viene rinviato al 31 marzo 2025.

Articolo 13, comma 1-quinquies Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0

Viene chiarito che il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.