CIRCOLARE DEL 16 SETTEMBRE 2025

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – ANNI 2025/26

Rif. normativi

e di prassi:

D.Lgs 13/2024 così come modificato dal D.Lgs 81/2025
DM 14.06.2024
Circolare Agenzia Entrate n. 9/E/2025
Ns. Circolari 19 e 25/2024 e 13/2025

In sintesi

Il concordato preventivo biennale è un accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, al fine di predefinire il reddito e il valore della produzione netta per gli anni 2025 e 2026. Di seguito si evidenziano le caratteristiche dell’istituto alla luce delle modifiche introdotte a livello normativo, che interessano le proposte per gli anni 2025 e 2026.

I SOGGETTI INTERESSATI

In via generale la procedura riguarda:

  • Società (Spa, Srl, Snc, Sas)
  • Ditte individuali
  • Professionisti
  • Associazioni professionali

A condizione che nel 2024 abbiano conseguito un volume di ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 € e siano tenute all’applicazione degli ISA. Le nuove proposte non si applicano ai contribuenti che hanno già sottoscritto la proposta di concordato lo scorso anno e che pertanto restano vincolati all’accettazione della stessa.

NON possono accedere alla procedura le società/partite IVA individuali/professionisti che, pur essendo soggetti agli ISA, li disapplichino (ad esempio i contribuenti che esercitano due attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA)

ATTENZIONE: A differenza dello scorso anno, NON possono accedere alla procedura i soggetti che applicano il regime forfettario.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concordato, anche se rientranti nella platea dei potenziali interessati di cui al paragrafo precedente, i soggetti che:

  • hanno aperto la partita IVA nel 2024;
  • Hanno debiti tributari o contributivi superiori a 5.000,00 € (non si considerano i tributi/contributi oggetto di rateazione in corso);
  • Hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in uno degli anni 2022-2023-2024 essendovi obbligati;
  • Che sono stati condannati (o che hanno patteggiato la pena) per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs 74/2000, per falso in bilancio, riciclaggio o autoriciclaggio negli ultimi tra periodi di imposta precedenti all’applicazione del concordato.

ATTENZIONE: rispetto alla disciplina in vigore lo sorso anno è stata prevista una nuova causa di esclusione che interessa i professionisti che esercitano attività in forma individuale e partecipano contemporaneamente ad Associazioni o Società professionali.

La nuova causa di prevede che un professionista con partita IVA individuale che contemporaneamente partecipa a un’associazione o una società professionale, NON possa aderire al concordato a meno che l’associazione o la società partecipata non aderisca a sua volta alla proposta di concordato per i medesimi periodi di imposta.

Analogamente, un’associazione o società tra professionisti non potrà aderire al concordato se tutti i soci o associati con partita IVA non aderiscano a loro volta alla proposta di concordato.

L’ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL’AGENZIA

Per il biennio 2025 e 2026 il reddito è proposto dall’Agenzia delle entrate tramite la dichiarazione dei redditi 2024. In particolare, il dato di partenza è il reddito 2024, opportunamente rettificato. Da questo dato, ai fini dell’elaborazione della proposta, si tengono conto di:

    • Giudizio ISA: più è basso, più sarà alto il reddito proposto dall’Agenzia (dato che il contribuente è ritenuto “poco affidabile”); più è alto, più il reddito proposto sarà simile a quello del 2024. Questo dato compare predisponendo la dichiarazione dei redditi 2024.
    • Valutazione dei risultati economici del soggetto negli ultimi 3 periodi di imposta.
    • Valutazione del settore in cui opera il contribuente.
    • Valutazione delle proiezioni macroeconomiche previste per il 2025-2026.

Nella generalità dei casi, pertanto, per il 2025-2026 sarà proposto un reddito che sarà almeno pari a quello conseguito nel 2024: per i contribuenti considerati “affidabili” dall’Agenzia delle entrate l’incremento sarà di poco conto, mentre per quelli “poco affidabili” sarà di rilevante entità.

NB: Il reddito proposto dall’Agenzia non potrà mai essere inferiore a 2.000,00 €.

ENTRO QUANDO ACCETTARE LA PROPOSTA E CON CHE MODALITA’

La proposta deve essere accettata entro il 30 settembre di ciascun anno, indicando tale circostanza della dichiarazione dei redditi.

GLI EFFETTI DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Imposte sul reddito

Accettando il reddito che viene proposto dall’Agenzia il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati con l’Agenzia, a prescindere da quelli effettivamente conseguiti.

A livello puramente economico, pertanto, la proposta sarà da valutare soltanto per coloro che hanno la ragionevole certezza, nel prossimo biennio, di conseguire un reddito più elevato rispetto a quello conseguito nel 2024, e se tale valutazione può essere in taluni casi abbastanza agevole con riferimento al 2025, la stessa cosa non può dirsi relativamente al 2026.

Come precedentemente specificato, in presenza di redditi effettivi inferiori a quelli concordati, il contribuente sarà obbligato a dichiarare questi ultimi; tuttavia, in presenza di circostanze eccezionali (calamità naturali o altri eventi straordinari) che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cesserà di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.

In aggiunta, aderendo al concordato sarà possibile infine optare per una “flat tax” sulla parte di reddito concordata, che eccede il reddito conseguito nel 2024. Questa imposta sostitutiva è pari al:

  • 10% se il punteggio ISA del contribuente è pari o superiore a 8
  • 12% se il punteggio ISA del contribuente è pari o superiore a 6 e inferiore a 8
  • 15% se il punteggio ISA del contribuente è inferiore a 6

A titolo esemplificativo, se un contribuente dichiara nel 2024 un reddito di 50.000 €, con punteggio ISA 10, e riceve una proposta di reddito concordato di 60.000 € per il 2025 e di 70.000 € per il 2026, potrà tassare il maggior reddito di 10.000 € per il 2025 e di 20.000 € per il 2026 al 10%.

ATTENZIONE: a differenza dello scorso anno, l’importo massimo assoggettabile a imposta sostitutiva è 85.000 €. Ciò significa che, nel caso in cui la maggiorazione sia superiore a tale importo, sull’eccedenza si applica:

  • l’aliquota del 43% per i contribuenti assoggettati ad IRPEF;
  • l’aliquota del 24% per i contribuenti assoggettati ad IRES.

A titolo esemplificativo, se un contribuente soggetto aa IRPEF dichiara nel 2024 un reddito di 100.000 €, con punteggio ISA 1, e riceve una proposta di reddito concordato di 150.000 € per il 2025 e di 200.000 € per il 2026, potrà tassare il maggior reddito di 50.000 € per il 2025 al 15%, mentre per il 2026 tasserà 85.000 € al 15% e 15.000 € al 43%.

Contributi previdenziali

Il Concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS; quindi, per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, il reddito concordato ha piena rilevanza ai fini contributivi. Il contribuente può tuttavia versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Per i Professionisti con Cassa Privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), la contribuzione previdenziale resta invece calcolata sul reddito effettivamente prodotto.

Iva

Il concordato preventivo non ha alcun effetto sull’IVA.

Riassumendo:

  1. I soggetti che nel 2025 e 2026 avranno un incremento di reddito rispetto al 2024 hanno interesse a valutare il concordato preventivo biennale; la convenienza effettiva dipenderà dall’ammontare del reddito proposto dall’Agenzia.
  2. I soggetti che non prevedono incrementi di reddito nel 2025 e 2026 non avranno alcuna convenienza economica ad accettare la proposta dell’Agenzia, in quanto si troverebbero poi a pagare imposte su un reddito maggiore a quello conseguito.

 

A titolo esemplificativo

Esempio 1

Dati 2024: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Punteggio ISA 2024: 10 (soggetto affidabile)

Proposta ricevuta per il 2025: 52.500 €

Proposta ricevuta per il 2026: 55.000 €

Dati previsti per il 2025: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Dati previsti per il 2026: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Questo soggetto ha convenienza ad accettare la proposta dell’Agenzia, in quanto il reddito concordato risulta inferiore a quello che (presumibilmente) sarà conseguito.

Esempio 2

Dati 2024: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Punteggio ISA 2024: 10 (soggetto affidabile)

Proposta ricevuta per il 2025: 52.500 €

Proposta ricevuta per il 2026: 55.000 €

Dati previsti per il 2025: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Dati previsti per il 2026: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Questo soggetto NON ha convenienza ad accettare la proposta dell’Agenzia, in quanto il reddito concordato risulta superiore a quello che (presumibilmente) sarà conseguito.

Esempio 3

Dati 2024: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Punteggio ISA 2024: 1 (soggetto NON affidabile)

Proposta ricevuta per il 2025: 80.000 €

Proposta ricevuta per il 2026: 90.000 €

Dati previsti per il 2025: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Dati previsti per il 2026: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Questo soggetto NON ha, a prima vista, convenienza ad accettare la proposta dell’Agenzia, perché anche se i redditi previsti per il 2025 e 2026 sono superiori rispetto a quello del 2023, la maggiorazione proposta dall’Agenzia vanifica il potenziale beneficio. Tuttavia, la possibilità di tassare con la “flat tax” il maggior reddito concordato, potrebbe rendere conveniente l’adesione.

 

GLI ALTRI EFFETTI DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

  1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 € annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 € annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  2. esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 € annui;
  3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
  5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
  6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
  7. possibilità di aderire al “ravvedimento speciale”, che consente, previo versamento di un’imposta sostitutiva determinata in base al voto ISA, di sanare ai fini fiscali le annualità dal 2019 al 2023.