CIRCOLARE 22/2025 DEL 29 SETTEMBRE 2025
L’INPS DEFINISCE LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLA RIDUZIONE INPS 50% PER I NUOVI ISCRITTI ALLA GESTIONE INPS ARTIGIANI COMMERCIANTI
| Rif. normativi
e di prassi: |
Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207/2024 |
| Circolare INPS n. 83/2025 | |
| Messaggio INPS n. 2449/2025 | |
| Ns. Circ. 3/2025 |
In sintesi
Con la circolare n. 83/2025, l’INPS ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 186 dell’unico articolo che compone la Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207/2024).
Con tale previsione normativa, il Legislatore ha previsto con decorrenza dall’anno 2025 e per una durata di 36 mesi, la possibilità di richiedere una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività e che si sono iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti.
| I soggetti interessati |
|
Con il messaggio n. 2449 pubblicato lo scorso 7 agosto, l’INPS ha comunicato che dall’8 agosto è possibile presentare in via telematica la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”. Sempre dal citato portale i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza.
| Le indicazioni dell’INPS |
|
Il richiamato messaggio Inps n. 2449/2025 ricorda che la riduzione contributiva del 50% opera in maniera continuativa per 36 mesi e, nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di Provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma), non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
NB: Si specifica che occorre sempre tenere presente che il versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore a quello del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria comporta che i mesi accreditati siano proporzionalmente ridotti.
1. L’incompatibilità con le altre agevolazioni
Di particolare interesse i chiarimenti che la circolare n. 83/2025 fornisce con riferimento al divieto di cumulabilità della riduzione in commento con le altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. In particolare, l’INPS precisa che non è possibile riconoscere la riduzione del 50% nel caso in cui i lavoratori già fruiscano:
- della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, prevista dall’articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997;
- della riduzione del 35% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, Legge n. 190/2014.
2. Chiarimenti per i forfettari che hanno già richiesto la riduzione del 35%
Qualora il contribuente forfettario abbia richiesto la prevista riduzione del 35% prima della pubblicazione della citata circolare (cioè, fino al 23/04/2025) è possibile, per lo stesso, presentare questa nuova domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2025. La presentazione di tale domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della nuova riduzione contributiva.
In via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà, pertanto, l’impossibilità di fruire nuovamente della riduzione del 35% al termine della fruizione della riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti nell’anno 2025: sarà pertanto possibile per il beneficiario della nuova riduzione del 50%, al termine del periodo triennale di fruizione di quest’ultima, chiedere l’applicazione della riduzione del 35%.