CIRCOLARE 25/2025 DEL 17 NOVEMBRE 2025
OBBLIGO INTEGRAZIONE POS-REGISTRATORE TELEMATICO DAL 01.01.2026
DEFINITE LE MODALITÀ OPERATIVE
| Rif. normativi
e di prassi: |
LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) |
| Provv. 31.10.2025 n. 424470 | |
| Ns. Circolare 05/2025 |
In sintesi
Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per abbinare gli strumenti di pagamento elettronico (es. Pos) ai registratori telematici, in attuazione dell’obbligo di collegamento previsto con decorrenza dall’1.1.2026.
Quadro normativo
L’obbligo di collegamento tra gli strumenti di invio dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 74 ss. della L. 207/2024), con lo scopo di integrare i due processi di rilevazione e facilitare l’individuazione di eventuali incoerenze tra gli incassi e gli scontrini telematici emessi.
Soggetti interessati
Il predetto obbligo interessa i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
Sono esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi.
Modalità di collegamento degli strumenti
In base a quanto stabilito dal provvedimento, l’attuazione dell’obbligo non richiederà un collegamento fisico tra gli strumenti, ma un abbinamento tra i dati identificativi degli stessi per il tramite di un apposito servizio web che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La data di messa a disposizione di tale servizio sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati, o tramite un soggetto delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale Fatture e Corrispettivi.
Per coloro che utilizzano la procedura web di invio dei corrispettivi, il collegamento sarà possibile mediante funzionalità che saranno rese disponibili all’interno della procedura stessa, nei primi giorni del mese di marzo 2026.
Termini per il collegamento
Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web citato.
Invece, se il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31.1.2026, il collegamento andrà effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Memorizzazione dei dati di pagamento elettronico
Il provvedimento stabilisce altresì che i dati dei pagamenti elettronici sono memorizzati in modo puntuale al momento della registrazione delle vendite tramite il registratore telematico o la procedura web, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo importo.
I dati di pagamento così rilevati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche già previste per l’invio dei corrispettivi.
Sanzioni
Come disposto dall’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97 (dall’1.1.2026 va fatto riferimento all’art. 36, commi 6 e 9, D.Lgs. n. 173/2024, Testo Unico sanzioni) sono previste le seguenti specifiche sanzioni:
- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (POS).
Sanzioni accessorie
In merito alle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività l’art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/97 (dall’1.1.2026 va fatto riferimento all’art. 37, commi 3 e 10, D.Lgs. n. 173/2024, Testo Unico sanzioni) dispone che le sanzioni previste:
- in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, sono applicabili anche ai casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;
- per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, sono applicabili anche ai casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.