CIRCOLARE 26/2025 DEL 01 DICEMBRE 2025

REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI

DAL 2025 OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIATO

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 108 co. 2 ultimo periodo TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025)
Circolare 22/D/2022
Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 3 giugno 2022
Risposta Agenzia delle Entrate 5.8.2022, n. 417
Ns. Circ. 26/2023 e 17-18/2025

In sintesi

Si riassume di seguito la disciplina fiscale degli omaggi.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciato degli omaggi.

Novità 2025 – Obbligo di pagamento tracciato

Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche. Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.
L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.

Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.

Di seguito il riepilogo.

Titolari di reddito d’impresa

Omaggi a clienti

Gli omaggi destinati ai clienti rientrano, in linea generale, nella fattispecie delle spese di rappresentanza prevista dall’art. 108 co. 2 del TUIR. Tuttavia, esistono casi in cui le spese per i beni distribuiti gratuitamente ai clienti vengono ricondotte ad altre fattispecie. Infatti, a seconda dell’operazione posta in essere, è possibile qualificare l’onere sostenuto come spesa di rappresentanza, spesa di pubblicità o vero e proprio costo “generico” di produzione.

In linea generale, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente:

  • sono deducibili integralmente, se i beni hanno valore unitario non superiore a 50 euro;
  • ove i beni abbiano valore unitario superiore al predetto limite, si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell’esercizio di competenza fino al limite massimo fissato dall’art. 108 co. 2 del TUIR.

Con la locuzione “valore unitario” non deve intendersi il costo dei singoli beni, bensì l’omaggio nel suo complesso; il valore, quindi, deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai beni che compongono il regalo (circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, § 5.4).

Quanto all’interpretazione della locuzione “valore unitario non superiore a 50 euro” di cui all’art. 108 co. 2 del TUIR con particolare riferimento ai beni autoprodotti dall’impresa, è stato chiarito che con l’utilizzo della locuzione “valore” in luogo di “costo” il legislatore ha voluto riferirsi al valore normale dei beni, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (ris. Agenzia delle Entrate 12.3.2014 n.27).

Inoltre, posto che la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/E/2009, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In merito alla deducibilità degli omaggi quali spese di rappresentanza, l’art. 108 co. 2 del TUIR (come modificato dal D.Lgs. 147/2015) dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi, per la parte eccedente 50 milioni.

Le spese relative ai voucher concessi in omaggio ai clienti dell’impresa sono deducibili secondo la disciplina delle spese di rappresentanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 519/2019).

Omaggi a dipendenti

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 co. 1 del TUIR.

Lato dipendenti, secondo l’art. 51 co. 1 del TUIR, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente.

Tuttavia, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, elevato per il 2022 a 3.000 euro (art. 12 del DL 115/2022 e art. 3 co. 10 del DL 176/2022) e per il 2023 a 3.000 euro ma solo per i dipendenti con figli a carico (art. 40 del DL 48/2023).

Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 co. 3-bis del TUIR).

Esercenti arti e professioni

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54 co. 5 del TUIR).

In merito agli omaggi ai dipendenti, si osserva che per i professionisti il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR. La tesi prevalente considera il costo di tali omaggi deducibile a norma dell’art. 54 co. 1 del TUIR (ovvero, in misura integrale).

Le prestazioni professionali gratuite non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo, posto che ai sensi dell’art. 54 co. 1 del TUIR assume rilievo il principio di cassa.