CIRCOLARE 27/2025 DEL 10 DICEMBRE 2025
NOVITÀ FISCALI E IVA PER ENTI DEL TERZO SETTORE E ASD
| Rif. normativi
e di prassi: |
D.L. 17 giugno 2025, n. 84 |
| D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, | |
| Art. 80 e 86, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) | |
| Art. 4 DPR 633/1972 | |
| D.Lgs. 20 novembre 2025 |
In sintesi
Gli enti non commerciali e, in particolare, quelli del Terzo Settore stanno affrontando importanti cambiamenti fiscali. Il Codice del Terzo Settore introduce regole fiscali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026, ma le novità IVA sono state posticipate al 1° gennaio 2036.
L’anno 2026 rappresenta un momento di svolta per l’assetto giuridico-fiscale degli Enti del Terzo Settore.
Regime fiscale
L’applicazione del regime fiscale normato dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS), per gli Enti del Terzo Settore non commerciali iscritti al RUNTS, determina – ai fini IVA e con decorrenza dal 1º gennaio 2026 per i c.d. “solari” – una serie di conseguenze che possono così riassumersi:
- risultano applicabili i regimi fiscali forfettari agevolati specificamente previsti dall’art. 86 del CTS per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e per le Organizzazioni di Volontariato (OdV);
- termina l’utilizzabilità del regime forfettario disciplinato dalla L. n. 398/1991 (c.d. regime SIAE) per le associazioni senza fini di lucro, le associazioni pro-loco, i complessi bandistici, i cori amatoriali, i gruppi filodrammatici e le associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro; tale regime permarrà esclusivamente in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) non iscritte al RUNTS, e secondo le regole proprie del settore sportivo;
- viene meno l’operatività della disciplina delle ONLUS prevista dall’art. 10 e ss., D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente estinzione della relativa qualifica e soppressione dell’anagrafe dedicata;
- l’esenzione IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972, in precedenza applicabile alle ONLUS, sarà riconosciuta unicamente agli Enti del Terzo Settore non commerciali;
- i corrispettivi specifici versati dagli associati di enti operanti in ambito assistenziale, culturale, di promozione sociale e nell’area della formazione extrascolastica, per prestazioni e cessioni a loro destinate, non potranno più essere qualificati come non commerciali e saranno attratti nel campo di applicazione dell’IVA, con ricadute tanto sulla soggettività passiva quanto sulla natura oggettiva delle operazioni.
A quanto sopra si aggiungono – come in parte già menzionato – ulteriori elementi desumibili dall’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2025, del decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, emanato in attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 7, comma 1, lett. g), L. n. 111/2023 (Delega Fiscale).
Regime IVA
Per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, ricordando che, fino al 31 dicembre 2035 (salvo future modifiche) resterà in vigore l’attuale regime di “esclusione”, giova ricordare come la disciplina recata dall’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021 ricondurrà nell’alveo dell’imposta sul valore aggiunto una vasta platea di enti non commerciali di natura associativa.
Tale disposizione, come noto, ha sùbito nel tempo una sequenza articolata di rinvii, che ne hanno progressivamente posticipato l’operatività che, originariamente, era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2022: l’entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2024 ad opera dell’art. 1, comma 683, L. n. 234/2021; successivamente al 1° luglio 2024, dall’art. 4, comma 2-bis, lett. a) e b), D.L. n. 51/2023; ulteriormente rinviata al 1° gennaio 2025 per effetto dell’art. 3, comma 12-sexies, D.L. n. 215/2023; infine, alla data allo stato vigente del 1° gennaio 2026, in forza dell’art. 3, comma 10, D.L. 7 dicembre 2024, n. 202 (cd. Milleproroghe 2025). Infine, come anticipato, sarà prorogata al 1° gennaio 2036.
Le norme che modificheranno il regime IVA interessano l’intera categoria delle associazioni indicate dalla legislazione vigente quali soggetti potenzialmente coinvolti:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali e di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali e culturali;
- associazioni di promozione sociale;
- enti operanti nella formazione extrascolastica della persona;
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
Si tratta, in generale, di organismi che, nell’alveo delle finalità statutarie, rendono servizi o realizzano cessioni nei confronti dei propri soci, associati, tesserati o partecipanti, i quali – in forza di statuto, regolamento o normativa speciale – appartengono alla medesima struttura affiliante e versano corrispettivi specifici per le relative attività.
Tali operazioni continueranno, sino al 31 dicembre 2035, a rimanere escluse dal campo di applicazione dell’IVA e gli enti che non pongono in essere ulteriori attività di natura commerciale e non effettuano acquisti intracomunitari, potranno legittimamente procrastinare l’apertura della partita IVA alla data del 1° gennaio 2036.
L’assunzione della soggettività passiva IVA da parte degli enti coinvolti comporterà, per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2036, l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri contabili previsti dal D.P.R. n. 633/1972:
- emissione della fattura o trasmissione dei corrispettivi (che concorreranno alla determinazione del volume d’affari);
- liquidazioni periodiche;
- dichiarazione annuale;
- nonché gli adempimenti ulteriori previsti dalla disciplina.
Si sottolinea che gli enti che realizzeranno esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 potranno avvalersi della facoltà di optare per la “dispensa dagli adempimenti” prevista dall’art. 36-bis citato D.P.R. n. 633/72.