CIRCOLARE 01/2026 DEL 07 GENNAIO 2026
LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITÀ FISCALI
| Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) |
In sintesi
Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2026.
1. Modifica aliquota IRPEF (secondo scaglione) – commi 3-4
La prima misura di carattere fiscale presente nella Legge di Bilancio 2026 è quella che riduce l’aliquota del secondo scaglione IRPEF di due punti percentuali. Dal 2026 quindi l’IRPEF verrà applicata secondo i seguenti tre scaglioni:
- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 33% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
- 43% per redditi oltre i 50.001 euro
Tale modifica comporta un beneficio massimo in termini di minori imposte di 440 euro annui.
Si segnala che, per i contribuenti aventi reddito complessivo superiore a 200 mila euro, vengono ridotte di 440 euro alcune detrazioni (escluse quelle per spese sanitarie), neutralizzando quindi il beneficio derivante dalla modifica dell’aliquota IRPEF.
2. Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi – comma 17
A partire dal 2026, pur restando confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% per il primo immobile concesso in locazione breve (cd. turistica) e del 26% per il secondo, si determina reddito d’impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti, con il conseguente obbligo di apertura della partita IVA ed i derivanti conseguenti obblighi contabili, dichiarativi, fiscali e contributivi.
Ne consegue che:
- il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta;
- nel caso di destinazione di un numero superiore a due appartamenti l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, e pertanto non sarà più possibile applicare la cedolare secca, sarà obbligatorio aprire la partita IVA e si dovranno rispettare i relativi obblighi contabili e dichiarativi.
In base ai chiarimenti attualmente a disposizione, con il termine “appartamento” si intende qualsiasi unità immobiliare privata ad uso abitativo; pertanto, la locazione di una singola stanza (laddove gestita come unità indipendente di offerta sul mercato) rileva come unità intera al fine del computo della soglia.
Il nuovo quadro normativo impone pertanto un’attenta verifica delle unità destinate alla locazione breve; se in numero superiore a due dovrà infatti valutarsi se:
a) ridurre l’offerta sul mercato per rimanere nella sfera privata, oppure
b) optare per l’apertura della partita IVA, affrontando i relativi maggiori oneri amministrativi ma, in taluni casi, potendo anche accedere a una tassazione che risulta addirittura migliorativa, in particolare qualora si possa optare per il regime forfettario.
3. Modifiche al regime forfettario – comma 27
Viene estesa anche all’anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 che ha elevato da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
4. Plusvalenze su cripto-attività – commi 29-31
La scorsa legge di bilancio ha già previsto l’incremento del carico fiscale sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026: in luogo dell’aliquota del 26%, infatti, l’imposta sostitutiva sarà prelevata con l’aliquota del 33%.
Un’altra importante novità introdotta nel 2025, confermata anche per il 2026, è rappresentata dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 € che era operativa fino al 31 dicembre 2024.
La novità del 2026 riguarda l’introduzione di un regime speciale di tassazione per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoin” denominate in euro; ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di tali strumenti si applicherà infatti l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%.
Nessuna modifica viene invece prevista ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività, pari al 2 per mille del valore delle stesse, la quale è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se siano archiviate su chiavette, PC o smartphone.
5. Assegnazione agevolata di beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice – commi 35-41
La legge di bilancio ripropone l’agevolazione che consente di assegnare o cedere in maniera agevolata i beni dell’impresa ai soci, nonché di trasformare le società commerciali in società semplici.
L’agevolazione si applica ai soci che erano iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 ovvero che si iscrivano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Gli atti di assegnazione/cessione o trasformazione dovranno essere stipulati entro il 30 settembre 2026.
I beni agevolati sono:
- tutti gli immobili ad eccezione di quelli strumentali per destinazione o utilizzati dalla società nell’esercizio della propria impresa;
- i beni mobili iscritti nei pubblici registri (ad esempio auto, natanti e aeromobili) non utilizzati nell’attività propria dell’impresa.
La tassazione è la seguente:
- Se dall’assegnazione/cessione emergono plusvalenze, queste sono tassate all’8% (10,5% nel caso di società non operative).
- Se vengono annullate riserve in sospensione di imposta, è dovuta un’imposta pari al 13% delle riserve annullate.
- le aliquote dell’imposta proporzionale di registro sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; se invece sulla cessione è dovuta l’IVA non sono previste agevolazioni.
Le eventuali imposte sostitutive sulle plusvalenze e sull’annullamento di riserve in sospensione di imposta andranno versate per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per il restante 40% entro il 30 novembre 2026.
6. Tassazione IRES delle plusvalenze su beni strumentali – commi 42-43
Vengono introdotte modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate (diverse da quelle che beneficiano della “participation exemption”) concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, venendo meno la possibilità di optare per la tassazione in 5 quote annuali.
Tale possibilità viene mantenuta per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
7. Affrancamento riserve in sospensione d’imposta – commi 44-45
Sono riaperti i termini per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.
8. Modifica della tassazione sui dividendi e alcune tipologie di plusvalenza – commi 51-55
La Legge di Bilancio 2026 introduce alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
Fino al 31 dicembre 2025, infatti, è prevista l’esclusione dal reddito nella misura del 95% (o in misura variabile dal 60% al 41,86% se percepiti da società di persone) senza particolari condizioni.
A partire dal 1°gennaio 2026 la casistica sopra indicata sarà limitata alle situazioni in cui la partecipazione dalla quale derivano i dividendi sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale o, in alternativa, abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 €.
I medesimi requisiti sono altresì richiesti per beneficiare della detassazione in relazione alle plusvalenze conseguite dal realizzo di partecipazioni e strumenti finanziari (c.d. participation exemption).
In mancanza dei requisiti, i proventi sopra indicati sono assoggettati a tassazione piena in capo al soggetto percettore.
Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite a decorrere dalla medesima data.
NB: Nulla cambia per le persone fisiche non imprenditori, le quali rimarranno incise, come già avviene nell’attuale contesto, dal prelievo del 26% a titolo definitivo.
9. Rottamazione-quinquies – commi 82-101
È possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando solamente le somme dovute a titolo di:
- capitale;
- rimborso spese per le procedure esecutive;
- notifica della cartella di pagamento.
Non sono dovute, invece le somme relative a:
- interessi e interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive;
- aggi dell’agente della riscossione.
Per il pagamento è possibile versare il dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure ratealmente nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, a partire dal 31 luglio 2026.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.
La procedura per aderire
- l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore comunica di voler aderire alla procedura entro il 30 aprile 2026, fornendo apposita dichiarazione, da presentarsi anche in questo caso sul sito internet dell’agente della riscossione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 54 rate;
- nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
- Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
I debiti che possono essere oggetto di rottamazione
- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni fiscali;
- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada, anche se in questo caso la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Attenzione: con riferimento alle imposte e ai contributi previdenziali emerge pertanto una differenza rispetto alle precedenti rottamazioni: è infatti possibile beneficiare del provvedimento limitatamente alle imposte dichiarate e non versate oppure per le maggiori imposte dovute in conseguenza dei controlli formali delle dichiarazioni.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della disposizione le maggiori imposte dovute a seguito di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (si consideri ad esempio il caso dell’infedeltà della dichiarazione dei redditi in quanto il contribuente non ha dichiarato un reddito derivante da una locazione, oppure ha occultato un ricavo o un compenso percepito nell’esercizio della propria professione).
NB: possono rientrare nella rottamazione-quinquies anche i debiti inclusi in precedenti rottamazioni o procedure agevolative, in relazione alle quali si sia determinata l’inefficacia, ad esclusione di quelli inclusi nella rottamazione-quater qualora, alla data del 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate.
Le cause di decadenza
È prevista la decadenza dai benefici in caso di omesso o insufficiente pagamento:
- dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate (anche non consecutive) del piano (il mancato pagamento della prima rata, in caso di rateazione, non dovrebbe quindi causare alcuna decadenza);
- dell’ultima rata del piano.
10. Liquidazione IVA in caso di dichiarazione omessa – commi 111-115
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non verrà considerato il credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.
11. Compensazioni in presenza di debiti scaduti – comma 116
Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite era di 100.000 euro).
12. Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni – comma 144
Viene previsto l’innalzamento dal 18% al 21% dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni.
Si ricorda che ogni anno i contribuenti possono rivalutare i beni posseduti predisponendo una perizia giurata redatta da un professionista abilitato (non necessaria per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati) e pagando l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre.
In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione:
- le partecipazioni (negoziate e non)
- i terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al giuramento della perizia e al versamento dell’imposta sostitutiva.
13. Deducibilità versamenti previdenza complementare – commi 201-202
La legge di bilancio per il 2026 prevede l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati alle forme di previdenza complementare.
Considerando che il nuovo limite si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2026, si potranno apprezzare gli effetti per la prima volta nelle dichiarazioni dei redditi modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.