CIRCOLARE 02/2026 DEL 07 GENNAIO 2026

LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO E PREVIDENZA

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026)

In sintesi

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità in tema di lavoro e previdenza previste dalla Legge di Bilancio 2026.

1. Obbligo di versamento del TFR al fondo INPS

La legge di bilancio 2026 estende, per il biennio 2026-2027, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 60 addetti (considerando la media annuale dell’esercizio precedente).

Relativamente al periodo che va dal 1°gennaio 2028 al 31 dicembre 2031 la soglia scende a 50 addetti, mentre a decorrere dal 1°gennaio 2032 scenderà ulteriormente a 40 addetti.

2. Adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neoassunti – comma 204

Viene prevista l’adesione automatica ai fondi di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici.

L’adesione comporterà il conferimento dell’intero TFR maturando e dei relativi contributi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, al fondo pensione la forma pensionistica collettiva prescelta è quella prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.

Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore avrà comunque la possibilità di rinunciare all’adesione e di conferire l’intero TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare di libera scelta, oppure di mantenerlo in azienda.

Per quel che riguarda i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compita dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

3. Imposte sostitutive su:

    • Incrementi retributivi – comma 7

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore a 33.000 euro.

Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).

    • Premi di risultato – comma 11

Viene modificata per il biennio 2026-2027 la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.

In particolare, si prevede:

– la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva fissandola all’1% contro la precedente aliquota fissata al 5%;

– l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi (il limite previgente era di 3.000 euro).

L’applicazione della tassazione sostitutiva è possibile solo qualora il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore a euro 80.000 nell’anno precedente.

    • Maggiorazioni e indennità lavoro notturno e festivo – comma 10

Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

2. Buoni pasto elettronici – comma 14

Passa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

3. Sgravio contributivo assunzioni tempo indeterminato – comma 153

Viene previsto l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, in relazione nei seguenti casi:

  • assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per l’attuazione della misura sarà in ogni caso necessaria la previa emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Esonero contributivo assunzioni madri lavoratrici – comma 207

Al fine di promuovere l’occupazione delle madri lavoratrici è previsto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

La durata massima dell’esonero è pari a 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, 24 mesi in caso di assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

5. Incentivi per la trasformazione dei contratti – commi 214-218

Con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata sono introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time.

In particolare, alla lavoratrice o al lavoratore:

  • con almeno tre figli conviventi;
  • fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili;

è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti sopra indicati la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail

  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;
  • nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Per l’attuazione della misura sarà in ogni caso necessaria la previa emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Liquidazione anticipata della Naspi – comma 176

Vengono modificate le disposizioni in materia di incentivo all’autoimprenditorialità, in particolare viene previsto che il beneficio non venga più erogato in un’unica soluzione.

L’erogazione della prestazione avverrà in due rate, la prima in misura pari al 70% dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata massima di fruizione della Naspi e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

7. Congedo parentale – comma 219

Viene potenziato il congedo parentale, in particolare:

  • si estende il limite di età per l’utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo dei previgenti 12 anni).
  • si raddoppiano, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia di ogni figlio e si eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.