CIRCOLARE 03/2026 DEL 12 GENNAIO 2026

LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026)

In sintesi

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità in tema di agevolazioni per imprese e privati previste dalla Legge di Bilancio 2026.

1. Bonus edilizi – comma 22

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus 2026

Per quanto riguarda bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus (anche acquisti), restano confermate anche per il 2026 le aliquote di detrazione del 50% – 36% in vigore nel 2025.

Nel 2026, pertanto, non ci sarà nessun taglio delle percentuali agevolative, come invece era previsto dalla legge di Bilancio 2025; La riduzione viene fatta slittare al 2027.

In particolare, come nel 2025, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l’aliquota di detrazione è pari:

  • al 50%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36%, in tutti gli altri casi.

Relativamente ai massimali di spesa, anche nel 2026 per il bonus ristrutturazioni e il sismabonus il limite di spesa sarà pari a 96.000 euro, senza nessuna distinzione tra abitazione principale e abitazione non principale;

per l’ecobonus, resteranno invariati i limiti di detrazione spettante.

Bonus mobili

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 il bonus mobili, ma con una importante modifica rispetto alla previgente versione. Nel 2026, infatti, il bonus spetta solo se collegato ad interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 01.01.2025.

Resta confermato a 5.000 euro il massimale di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% in 10 rate annuali.

Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2026 e riferiti a lavori realizzati nel 2025, o iniziati nel 2025 e proseguiti nel 2026, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2025 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.

Bonus barriere architettoniche 75%

La legge di Bilancio non proroga invece il bonus barriere architettoniche 75%, la detrazione IRPEF/IRES spettante per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Pertanto tale detrazione si può usufruire solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Superbonus

Nessuna proroga prevista neanche in tema di Superbonus.

2. Iper-ammortamento – commi 427-437

Dal 2026 i crediti di imposta 4.0 e 5.0 sono sostituiti dal nuovo iper-ammortamento, che si sostanzia nel riconoscimento di una maggiorazione del costo del bene oggetto di agevolazione.

In particolare, il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito di impresa in relazione agli investimenti nei seguenti beni, che devono obbligatoriamente essere stati prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (si tratta, in linea di massima, dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo i dettami “4.0”);

b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che rispettano determinati requisiti di efficienza (illustrati all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023).

Il beneficio non spetta alle imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per l’accesso al beneficio sarà necessario presentare una domanda in forma telematica su una piattaforma online sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, la relativa base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Attenzione: per espressa previsione normativa, il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali 4.0 che hanno beneficiato del credito d’imposta previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine lungo del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta “prenotazione” con versamento di un acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2025.

Sul punto sono necessari degli interventi esplicativi al fine di dissipare alcuni dubbi, ad esempio in merito ad investimenti prenotati con il versamento dell’acconto ma in assenza di comunicazione GSE, oppure in merito agli stessi investimenti con presentazione della comunicazione GSE, senza però aver potuto godere del beneficio in seguito all’esaurimento delle risorse.

Infine, si segnala che al momento l’agevolazione non è ancora operativa: le modalità attuative, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale.

3. Rifinanziamento Nuova Sabatini – comma 468

Viene rifinanziata la Nuova Sabatini con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e 450 milioni di euro per l’anno 2027.

4. Rifinanziamento 4.0 per investimenti 2025 – comma 770

Viene stanziato un fondo pari a 1.300 milioni di euro finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, che erano esaurite.

Nello specifico le nuove risorse sono destinate alle imprese che hanno effettuato investimenti 4.0 entro il 31 dicembre 2025.

In base al dato letterale della norma non rientrerebbero pertanto gli investimenti che sono stati solamente “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, ma unicamente quelli effettuati.

Non è previsto alcun rifinanziamento in tema di agevolazione 5.0.