CIRCOLARE 09/2026 DEL 07 APRILE 2026
CARO PETROLIO – APPROVATI I CONTRIBUTI PER GLI AUTOTRASPORTATORI
| Rif. normativi
e di prassi: |
DL n. 33/2026 |
In sintesi
Al fine di mitigare gli effetti dell’attuale aumento del prezzo del carburante, il recente c.d. “Decreto Caro Petrolio” ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026 a favore:
- delle imprese di autotrasporto;
- delle imprese esercenti l’attività di pesca;
pari rispettivamente:
- alla maggior spesa sostenuta rispetto al prezzo di febbraio;
- al 20% della spesa sostenuta nei predetti mesi.
Di seguito si riassumono i principali aspetti relativi alle imprese di autotrasporto.
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
A favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da:
- persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per c/terzi;
- persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’Ambiente.
MODALITÀ DI UTILIZZO / CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame:
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Non operano i seguenti limiti:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le modalità attuative per la concessione del contributo in esame sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).