CIRCOLARE 09/2026 DEL 07 APRILE 2026

CARO PETROLIO – APPROVATI I CONTRIBUTI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Rif. normativi

e di prassi:

DL n. 33/2026

In sintesi

Al fine di mitigare gli effetti dell’attuale aumento del prezzo del carburante, il recente c.d. “Decreto Caro Petrolio” ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026 a favore:

  • delle imprese di autotrasporto;
  • delle imprese esercenti l’attività di pesca;

pari rispettivamente:

  • alla maggior spesa sostenuta rispetto al prezzo di febbraio;
  • al 20% della spesa sostenuta nei predetti mesi.

Di seguito si riassumono i principali aspetti relativi alle imprese di autotrasporto.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

A favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da:

  • persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per c/terzi;
  • persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio rilevato dal Ministero dell’Ambiente.

MODALITÀ DI UTILIZZO / CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Non operano i seguenti limiti:

  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le modalità attuative per la concessione del contributo in esame sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).