CIRCOLARE 10/2026 DEL 13 APRILE 2026

DECRETO FISCALE – NOVITÀ

Rif. normativi

e di prassi:

DL 27.03.2026 n. 38
DL 03.04.2026 n. 42

In sintesi

Di seguito si analizzano le principali novità introdotte dal DL 38/2026 (c.d. “Decreto fiscale”), tenendo conto delle modifiche apportate dal DL 42/2026.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO LE CO-MUNICAZIONI PER TRANSIZIONE 5.0 CON ESAURIMENTO DELLE RISORSE

Con riferimento al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 42/2026, prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

  • hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024;
  • hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risulta tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.07.2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito d’imposta:

  • è pari all’89,77% (in luogo del precedente 35% previsto dalla versione originaria del DL 38/2026) dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le citate comunicazioni con riferimento agli investimenti di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;
  • spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026 (in luogo del precedente limite di 537 milioni di euro previsto dalla versione originaria del DL 38/2026).

Il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile entro il 30.04.2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24, senza applicazione del limite massimo annuale normativamente previsto;
  • presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla predetta comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;

Attenzione: i decreti in esame specificano unicamente che il credito vada utilizzato “entro il 31.12.2026”, nulla viene indicato relativamente all’eventuale ammontare residuo successivamente a tale data.

Si ricorda che il credito d’imposta, essendo fiscalmente irrilevante, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP

 

IPER-AMMORTAMENTO: ELIMINAZIONE DEL REQUISITO TERRITORIALE PER LA PRODUZIONE DEI BENI

Il Decreto fiscale elimina retroattivamente – a far data dal 01.01.2026 – il requisito della provenienza geografica dei beni che era richiesto dalla Legge di bilancio 2026, rendendo ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

L’eliminazione di tale requisito non riguarda gli impianti destinati alla autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare.

 

ELIMINAZIONE DELLA SOGLIA PARTECIPATIVA PER BENEFICIARE DEL REGIME DI ESCLUSIONE DEI DIVIDENDI E DEL REGIME PEX

Il Decreto fiscale elimina retroattivamente – a far data dal 01.01.2026 – le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della “participation exemption” (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro.

L’abrogazione, avendo effetto retroattivo, rende sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

 

RITENUTA SUI PREMI CORRISPOSTI AD ATLETI DILETTANTI E TECNICI

Il Decreto fiscale ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta del 20% rispetto ai premi erogati dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La misura è operativa relativamente alle somme corrisposte:

  • al 28.3.2026 al 31.12.2026;
  • entro il limite complessivo di 300,00 euro per soggetto.

Attenzione: se l’ammontare complessivo attribuito nel suddetto periodo è superiore a 300,00 euro, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta (non si tratta quindi di una franchigia).

 

INCUMULABILITÀ DEL REGIME DEGLI IMPATRIATI CON IL REGIME DEI NEO-RESIDENTI

Il Decreto fiscale aggiorna la normativa in tema di “neo – residenti”, sancendo l’incompatibilità di tale regime con quello degli “impatriati”.

Prima della sopracitata modifica, il quadro normativo presentava un’evidente asimmetria: il divieto di cumulo era infatti espressamente previsto, a livello legislativo, con riferimento al previgente regime “impatriati” disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ma non risultava esteso al nuovo regime “impatriati” introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 2024.

In assenza di un espresso divieto normativo, per prevalente dottrina si era consolidata la tesi secondo cui il cumulo tra il regime dei neo – residenti e il nuovo regime “impatriati” fosse ammissibile.

La stessa Agenzia delle Entrate, con una risposta del 19 dicembre 2025 (mai pubblicata sul portale ufficiale) aveva ammesso il cumulo, nello stesso periodo di imposta: del nuovo regime per i lavoratori “impatriati” e del regime dei neo – residenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR, sui redditi di fonte estera.

Dopo l’intervento del Decreto fiscale tale ultimo cumulo non sarà più ammesso a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia che avverranno dal periodo d’imposta 2027.

 

DECORRENZA DELLE MODIFICHE ALLA BASE IMPONIBILE IVA PER LE OPERAZIONI PERMUTATIVE

Il Decreto fiscale interviene su una previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2026 spostando in avanti la decorrenza del nuovo regime IVA applicabile alle operazioni permutative.

La legge di Bilancio 2026 aveva infatti modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA relativa alle operazioni permutative e alle dazioni in pagamento, stabilendo che, a far data dal 01.01.2026, non si dovesse più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi.

Il Decreto in esame stabilisce che le nuove regole si applicano solo alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 01.01.2026, chiarendo così il perimetro temporale delle operazioni interessate. Vengono salvaguardati i comportamenti pregressi tenuti fino al 31.12.2025, nonché quelli adottati dal 01.01.2026 in conformità alla novità legislativa, così da evitare contestazioni su operazioni già effettuate.

 

AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI INTESTATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Il Decreto fiscale prevede un aumento dell’imposta di bollo, nella misura di 18,00 euro annui, dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche:

  • sugli estratti conto inviati dalle banche;
  • nonché sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali.

Si passa, pertanto, dal previgente importo di 100,00 euro annui, applicato come prelievo sulle comunicazioni con periodicità annuale, alla maggiore somma di 118,00 euro annui.

Come diretta conseguenza della novità, aumenta a 118,00 euro anche la misura dell’IVAFE dovuta sui conti correnti e i libretti di risparmio esteri dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’aumento dell’imposta di bollo opera con riferimento agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 38/2026.

Per le comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Non è stata disposta alcuna modifica della disciplina relativa alle persone fisiche, che pertanto continueranno a corrispondere l’imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura di 34,20 euro (sempre riferita al caso di periodicità annuale), se il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente superiore a 5.000,00 euro.

 

RINVIO DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI “PICCOLI PACCHI”

Il Decreto fiscale rinvia l’operatività del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, di valore inferiore a 150 euro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

In concreto, il contributo non si applica alle spedizioni di tali beni effettuate prima del 1° luglio 2026, mantenendo quindi esenti le importazioni minori fino a tale data.

Il rinvio è motivato dalla necessità di completare le attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, evitando criticità operative.