CIRCOLARE 04/2026 DEL 26 GENNAIO 2026

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – ATTIVO IL CANALE DI INVIO DELLA DOMANDA

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) art. 1, commi 82-101

In sintesi

Di seguito la sintesi della disciplina relativa alla Rottamazione-quinquies

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, riferita ai carichi consegnati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023.

La rottamazione prevede lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

La rottamazione-quinquies, a differenza delle rottamazioni precedenti, è circoscritta ai carichi riguardanti:

  • imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione;
  • contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
  • sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035.

I termini sono:

  • 30 aprile 2026, per trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso;
  • 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
  • 31 luglio 2026, per pagare tutte le somme o la prima rata.

Si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:

  • dell’unica rata scadente il 31 luglio 2026;
  • di due rate anche non consecutive del piano;
  • dell’ultima rata del piano.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

Dal 21 gennaio 2026 è attivo il canale per la presentazione della domanda.

La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/

In particolare, può essere utilizzata una delle seguenti modalità alternative:

  • invio online in area riservata. In tal caso, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel Comunicato stampa 20.1.2026, vengono proposti esclusivamente i carichi “definibili”, con la possibilità di selezionare quelli che si intendono rottamare;
  • invio online in area pubblica. In tal caso è possibile inserire i soli documenti (cartelle di pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico “definibile”

È possibile indicare anche un singolo carico contenuto nella cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quinquies” con riferimento all’intera cartella.

A prescindere dalla modalità utilizzata, il soggetto interessato può verificare i debiti definibili con la “rottamazione-quinquies” richiedendo il prospetto informativo contenente le cartelle / avvisi che possono essere definiti e l’importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.

In particolare, in caso di richiesta effettuata:

  • nell’area riservata, al soggetto è inviata entro 12 ore una email contenente il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto;
  • nell’area pubblica (in tal caso è necessario allegare un documento d’identità), dopo la convalida della domanda e la “presa in carico“ se la documentazione è corretta il soggetto riceve una email con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Quanto dovuto (somme a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi) va versato alternativamente:

  • in unica soluzione, entro il 31.7.2026;
  • in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari importo (la singola rata non può essere
  • inferiore a € 100). Va considerato che:
    • dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo;
    • non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni riconosciuta nelle precedenti “edizioni” della rottamazione.

  • utilizzando una delle seguenti modalità:
    • sito Internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione;
    • app EquiClick;
    • domiciliazione sul c/c;
    • moduli di pagamento utilizzabili presso banche / Posta / home banking / ricevitorie e tabaccai /
    • sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) / Postamat;
    • sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Determina l’inefficacia della definizione agevolata l’omesso / insufficiente versamento:

  • dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
  • di 2 rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima rata.