CIRCOLARE 70 DEL 02 DICEMBRE 2019

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

In sintesi

Ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

In merito a quanto in analisi, possono verificarsi due fattispecie:

  • l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino (di cui si dirà più avanti), in tal caso l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con tali scritture contabili;
  • l’azienda non è tenuta ai fini fiscali alla contabilità di magazzino, in tal caso la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:

BENI IN INVENTARIO
Beni presso magazzino
Beni in deposito
Beni presso unità locali
Beni di proprietà ma presso terzi
Beni di proprietà altrui presso l’azienda No
Beni di proprietà in viaggio
Beni in viaggio di proprietà altrui No

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/2016, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno due periodi di imposta consecutivi (l’obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo),

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a 1.032.914 euro.

I due predetti parametri devono essere valutati congiuntamente ai fini della sussistenza dell’obbligo.

ESEMPIO
Se un’impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddisfa i due requisiti nei periodi di imposta 2016 e 2017, l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2019. Al contrario, se un’impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due parametri per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

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